Cassazione Penale, Sentenza n. 16510/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna (rito abbreviato) per evasione e resistenza: il Procuratore generale denunciava (1) omissione dell'applicazione dell'aggravante ex art. 337, comma 2, c.p. (violenza/minaccia opposta ad agenti/ufficiali di polizia giudiziaria mentre compiono un atto d'ufficio); (2) mancato aumento per la continuazione interna in relazione al reato di resistenza posto in danno di più pubblici ufficiali; (3) errata determinazione della pena base per il reato più grave (pena fissata in misura inferiore al minimo edittale previsto per il reato satellite di evasione); (4) motivazione contraddittoria circa la conversione in pena pecuniaria e la presunta precarietà delle disponibilità economiche dell'imputato. Dal quadro fattuale emergeva che la resistenza era stata posta in essere nei confronti di due carabinieri intervenuti nella flagranza dell'evasione (reato commesso il 9/9/2025) e che la norma aggravante era entrata in vigore il 12/4/2025, dunque applicabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi: ha ritenuto che l'aggravante ex art. 337, comma 2, c.p. era ritualmente contestata in fatto (essendo ancorata a un dato oggettivo riferibile agli intervenuti carabinieri) e che la sentenza d'appello non l'aveva né applicata né motivatamente esclusa; ha rilevato la mancata applicazione dell'aumento per la continuazione interna della resistenza commessa in danno di più pubblici ufficiali; ha censurato l'erronea fissazione della pena base, stabilita in misura inferiore al minimo previsto per il reato satellite (evasione). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a: mancata valutazione dell'aggravante ex art. 337, comma 2; mancato riconoscimento del concorso formale tra le resistenze poste in essere nei confronti di due pubblici ufficiali; determinazione del trattamento sanzionatorio. L'ultimo motivo relativo alla conversione della pena è stato assorbito. La Cassazione ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Brescia.
Norme richiamate
art. 443, comma 3, cod. proc. pen.
«il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato»
Nel caso di sentenza emessa con rito abbreviato l'impugnazione ordinaria del pubblico ministero è limitata; tuttavia il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione secondo i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p., non essendo quindi del tutto escluso ogni rimedio impugnatorio
«se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata fino alla metà»
Si tratta di un'aggravante oggettiva collegata alla qualifica della vittima (agente/ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza) e, se gli elementi materiali della fattispecie aggravante sono desumibili dall'imputazione, la contestazione in fatto è ritualmente operata e deve essere valutata dal giudice; il mancato apprezzamento in motivazione costituisce vizio da cassare
La condotta posta in essere nel medesimo contesto fattuale che offende più beni giuridici o più soggetti può integrare concorso formale di reati; nel caso di violenza opposta a più pubblici ufficiali va valutata e, se ricorre, applicato l'aumento per la continuazione interna
Prevede la diminuzione della pena per il rito abbreviato; va applicata correttamente dopo aver determinato la pena di base e gli aumenti dovuti per continuazione/altre aggravanti, non come strumento per eludere i vincoli minimi previsti per reati satellite
d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. con l. 9 giugno 2025, n. 80
Ha introdotto la modifica normativa (art. 337, comma 2 c.p.) entrata in vigore il 12/4/2025: la norma è applicabile ai fatti commessi successivamente a tale data
Indica i motivi di ricorso per cassazione che il Procuratore generale può proporre contro sentenze emesse con rito abbreviato; la Cassazione può esaminare anche questioni di fatto nella misura consentita dalle disposizioni applicabili al rito
Massime di principio
- Se l'aggravante è ancorata a un elemento oggettivo (es. la qualifica di agente/ufficiale della vittima), la sua contestazione in fatto può essere ritenuta valida anche se non espressamente indicata con formula autonoma, purché gli elementi materiali risultino dall'imputazione
- Quando la resistenza o violenza è diretta a più pubblici ufficiali nel medesimo contesto fattuale, occorre valutare e applicare l'aumento per la continuazione interna; la mancata applicazione costituisce vizio nella determinazione della pena
- Nella determinazione della pena per il reato più grave, il giudice non può fissare la pena base in misura inferiore al minimo edittale previsto per uno dei reati satellite: va rispettato il vincolo minimo tra reati in continuazione
- La diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato (art. 62-bis) va calcolata dopo aver correttamente determinato la pena base e gli eventuali aumenti; non può giustificare una quantificazione che eluda i vincoli minimi previsti dalla legge per reati concorrenti
- Il pubblico ministero, anche in presenza del divieto di appello ordinario contro sentenze di abbreviato, può ricorrere in Cassazione e ottenere l'annullamento se riscontrati vizi di motivazione o errori nell'applicazione delle norme sostanziali
- In caso di omissione o di motivazione insufficiente circa aggravanti o concorso di reati, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza e rinviare per un nuovo giudizio al fine di un'adeguata valutazione e ricalcolo della pena
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