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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12799/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 1132/2022, stabilendo che dove era scritto "Tribunale di Parma" deve leggersi "Tribunale di Modena". Ha inoltre ordinato alla Cancelleria di annotare la correzione sull'originale del provvedimento. Non sono state liquidate spese processuali, in coerenza con il procedimento di correzione degli errori materiali.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La parte ricorrente ha proposto istanza di correzione di errore materiale avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva cassato con rinvio una sentenza del Tribunale di Modena. Nel provvedimento da correggere, la Corte aveva indicato per errore come giudice di rinvio il Tribunale di Parma, pur avendo espresso nella motivazione e nel dispositivo il rinvio "al medesimo Tribunale" e in "diversa composizione". Il ricorso per correzione è stato notificato regolarmente; l'ente intimato non ha svolto difese. Il motivo dell'istanza consisteva quindi nell'eliminare l'erronea indicazione del tribunale di rinvio, che per il ricorrente doveva essere Modena e non Parma.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    Il procedimento di correzione degli errori materiali è ammissibile per emendare errori materiali risultanti dal provvedimento, senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La correzione degli errori materiali può essere chiesta anche in relazione a provvedimenti della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • L'erronea indicazione del giudice di rinvio contenuta in una pronuncia di cassazione può essere corretta dalla stessa Corte quando dagli argomenti del provvedimento emerga in modo univoco quale fosse il giudice effettivamente designato.
  • Se l'errore riguarda la sola denominazione del giudice di rinvio e la volontà decisoria risulta inequivoca dal testo complessivo, la correzione ha natura meramente emendativa e non comporta modifica del decisum.
  • Nel procedimento di correzione di errore materiale non è ammessa la pronuncia sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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