Sentenza n. 5109/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza del giudicato civile, ma liquidato in misura ritenuta inadeguata le spese del giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR esclusivamente nella parte relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, deducendone l’inadeguatezza. Il giudicato civile aveva riconosciuto al docente il beneficio economico della Carta elettronica per il docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 2.500,00 oltre accessori. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato orientamento della Sezione sui criteri di liquidazione delle spese e sulla possibilità di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a. In parziale riforma della sentenza del TAR, ha liquidato le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado in euro 800,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato a rimborsare il contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado. Le spese del grado di appello sono state compensate, in ragione dell’accoglimento solo parziale e delle incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al giudizio di ottemperanza, nel cui ambito è stata resa la decisione di primo grado oggetto di appello.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
Consente una motivazione concisa anche mediante rinvio a precedenti conformi, modalità utilizzata dal Collegio per richiamare il consolidato indirizzo della Sezione sui criteri di liquidazione delle spese.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Giustifica la motivazione semplificata mediante riferimento al punto risolutivo o a precedenti conformi.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
Base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per il docente riconosciuto dal giudicato civile, la cui ottemperanza era stata chiesta in primo grado.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello concernente la sola liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, il giudice può rideterminare direttamente l’importo dovuto, riformando parzialmente la sentenza di primo grado senza incidere sull’accertamento dell’obbligo sostanziale già coperto dal giudicato.
- La motivazione della sentenza amministrativa può consistere in un sintetico richiamo a precedenti conformi, quando il giudice intenda uniformarsi a un orientamento consolidato e il rinvio renda comprensibili le ragioni della decisione.
- L’accoglimento solo parziale dell’appello sulle spese può giustificare la compensazione delle spese del grado di appello, anche in presenza di una condanna dell’amministrazione al rimborso delle spese del primo grado e del contributo unificato.
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