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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39610/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, rilevando d'ufficio la mancanza di una valida sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista, richiesta per i ricorsi per cassazione proposti dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La parte privata ha impugnato personalmente, con atto da lui esclusivamente sottoscritto, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna del 27/02/2025. Dal testo emerge che il ricorso era diretto contro un provvedimento di sorveglianza, ma l'unico profilo esaminato dalla Corte è la ritualità formale dell'impugnazione: poiché sia l'ordinanza impugnata sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, la Corte rileva che, per effetto della legge 23 giugno 2017 n. 103, il condannato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione; l'atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità de plano.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    La Corte lo richiama insieme all'art. 613, comma 1, c.p.p. per affermare che il condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione dopo la riforma del 2017.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso nelle ipotesi rilevate dalla Corte.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha escluso la facoltà dell'imputato e del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione per i provvedimenti successivi al 3 agosto 2017.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione avverso provvedimenti successivi al 3 agosto 2017: l'impugnazione deve essere sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista comporta inammissibilità del ricorso per cassazione, rilevabile de plano dalla Corte.
  • Quando il vizio attiene alla legittimazione formale alla proposizione del ricorso, non si esamina il merito delle doglianze e resta ferma la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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