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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12679/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva la nullità dell'ordinanza di revoca ex tunc dell'affidamento in prova per omessa notificazione all'avvocato di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale per la revoca. Il ricorrente sosteneva che il Norelli aveva eletto domicilio nello studio del difensore e che, nonostante ciò, dopo il decreto di irreperibilità era stato nominato un difensore d'ufficio e le notificazioni non erano state effettuate al difensore di fiducia, violando le norme sulle notificazioni processuali e determinando la nullità del procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per omessa notificazione al difensore di fiducia e domiciliatario e ha dichiarato la nullità assoluta del provvedimento finale del procedimento. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per la rinnovazione del procedimento, previa corretta effettuazione delle notificazioni. Si segnala che il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento senza rinvio, ma la Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma rilevante sulle notificazioni a soggetti già domiciliati e rappresentati; la Corte indica che la notificazione dopo il decreto di irreperibilità avrebbe dovuto rispettare la disciplina delle notificazioni prevista per soggetti ben identificati e domiciliati.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato la norma che disciplina la designazione del difensore d'ufficio e le conseguenze pratiche: la designazione di un difensore d'ufficio si applica solo all'imputato privo di difensore, dunque non avrebbe dovuto sostituire le notificazioni al difensore di fiducia già nominato e domiciliatario.

  • art. 677, comma 2‑bis, cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla possibilità di elezione di domicilio presso il difensore nell'istanza di concessione della misura alternativa; la Corte valorizza l'elezione di domicilio presso il difensore come elemento che imporrebbe notificazioni a quest'ultimo.

  • art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'omessa citazione della parte e del difensore comporta la nullità del procedimento; la Corte accoglie l'idea che l'omessa notifica al difensore di fiducia sia un vizio invalidante.

  • artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'omessa notificazione abbia determinato la nullità assoluta del provvedimento ai sensi del combinato disposto di queste norme, che regolano le nullità processuali e le ipotesi di nullità che incidono sull'impianto del procedimento.

  • Cass. Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009 (Gallieri)

    Giurisprudenza citata a sostegno del principio secondo cui l'omessa notificazione della parte e del difensore determina la nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento.

Massime di principio

  • Se il difensore è già nominato e riceve per legge o per elezione il domicilio per le notificazioni, ogni atto processuale rilevante (comprese le notifiche di fissazione udienza per revoca di misure alternative) deve essere notificato a quel difensore; la mancata notifica configura un vizio grave.
  • La nomina di un difensore d'ufficio dopo il decreto di irreperibilità non sostituisce automaticamente il difensore di fiducia ai fini delle notificazioni, se il soggetto era già rappresentato e domiciliato presso il difensore di fiducia.
  • L'omessa notificazione sia alla parte sia al difensore di fiducia può determinare la nullità assoluta del provvedimento finale del procedimento (artt. 178 e 179 c.p.p.), con conseguente annullamento e rinvio per rinnovazione del procedimento.
  • Nelle procedure disciplinari o esecutive (es. revoca di misure alternative) è essenziale verificare preventivamente l'esistenza di un difensore di fiducia e l'eventuale elezione di domicilio, adottando le notificazioni conformi prima di procedere alla celebrazione di udienze camerali o all'adozione di provvedimenti esecutivi.
  • Se si riscontra omessa notificazione a difensore di fiducia/domiciliatario, la strategia difensiva consigliabile è chiedere l'annullamento degli atti per nullità e il rinvio del procedimento, nonché segnalare l'irregolarità anche all'ufficio esecutivo che abbia disposto l'esecuzione sulla base di atti viziati.

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