Cassazione Penale, Sentenza n. 13984/2025 del 09/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Scarano ha impugnato la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva confermato la sua condanna per il reato di lesioni personali. Durante il giudizio di legittimità è stato depositato il verbale di remissione di querela della persona offesa (datato 14/10/2024, reso davanti ai Carabinieri della stazione di Pollica) e il verbale di accettazione. Poiché la remissione di querela è intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione ed è stata ritualmente accettata, si è valutato se ciò determinasse l'estinzione del reato e la conseguente declaratoria di estinzione da parte della Corte di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato che il reato è estinto per remissione di querela e, in mancanza di elementi per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiarato l'estinzione ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono state poste a carico della ricorrente ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 152
La remissione di querela estingue il reato e la Corte di legittimità deve rilevarne e dichiararne l'effetto quando il ricorso sia tempestivamente proposto; qui è stata invocata per dichiarare l'estinzione del reato.
Codice di procedura penale, art. 129, comma 2
Richiamato per dire che non sussistevano elementi per pronunce di cui a tale disposizione; in assenza di tali elementi si è proceduto alla declaratoria di estinzione ai sensi dell'art. 152.
Codice di procedura penale, art. 340, comma 4
Norma richiamata per la ripartizione delle spese in cassazione: nonostante l'annullamento per estinzione del reato, le spese del procedimento sono state poste a carico della ricorrente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini, Rv. 227681)
Principio ricorrente secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia tempestivo.
Massime di principio
- La remissione di querela, se resa e accettata formalmente durante la pendenza del ricorso per cassazione, estingue il reato e la Corte di legittimità deve dichiararne l'estinzione se il ricorso è tempestivo.
- È necessario produrre documentazione formale (verbale di remissione e verbale di accettazione) per consentire al giudice di legittimità di accertare l'effetto estintivo.
- L'estinzione del reato per remissione prevale su questioni di ammissibilità del ricorso: la Corte la rileva comunque quando ricorrono i presupposti temporali e formali.
- La declaratoria di estinzione può comportare l'annullamento della sentenza senza rinvio quando l'effetto estintivo rende irrilevanti ulteriori accertamenti di merito.
- La pronuncia di estinzione non elimina automaticamente l'onere delle spese processuali: il giudice può comunque porre le spese a carico della parte (qui, la ricorrente) in base alle norme procedurali applicabili.
- Il tempestivo esercizio del diritto di impugnazione da parte dell'imputato è condizione per far valere la remissione intervenuta in pendenza del giudizio di legittimità.
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