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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15770/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna deducendo, con due motivi, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena irrogata. In sostanza censura il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, sostenendo implicitamente che la motivazione sul punto sarebbe insufficiente o non corretta. Dalla decisione emerge che i motivi investono esclusivamente la quantificazione della pena e la valutazione delle circostanze generiche, profili rimessi alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati, perché la determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e la modulazione di aumenti e diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; inoltre, il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato in modo congruo mediante riferimento a elementi ritenuti decisivi, in particolare la gravità del fatto, la non esiguità del danno e la personalità dell'imputata, desunta dall'assenza di resipiscenza e dalla presenza di plurimi precedenti penali specifici. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 62-bis c.p.

    evocato indirettamente tramite la questione delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato

Massime di principio

  • La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base e la valutazione di aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede la confutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti; è sufficiente una motivazione che dia conto degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è adeguata quando valorizza in modo concreto la gravità del fatto, l'entità del danno e la personalità dell'imputato, anche alla luce di precedenti penali specifici e dell'assenza di segni di resipiscenza.
  • Le doglianze che si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito sulla misura della pena o sulla concessione delle attenuanti generiche sono inammissibili in sede di legittimità se non denunciano specifici vizi giuridici della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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