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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14979/2022 del 19/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Torre Annunziata relativo a somme nella disponibilità della societa La Pazziella srl, ritenute profitto del reato. Hanno dedotto che, per una precedente declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano (in relazione ad altri atti del medesimo procedimento), gli atti successivi posti in essere dall'autorita di Milano, e in particolare un decreto di sequestro integrativo emesso prima della declaratoria ma eseguito dopo, sarebbero nulli per essere adottati da una autorita ormai incompetente; sostengono pertanto la nullita o inefficacia degli atti esecutivi e la necessita di trasmissione degli atti alla Procura di Torre Annunziata.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondato il motivo: secondo la Corte l'inefficacia prevista dall'art. 27 cod. proc. pen. riguarda soltanto le misure cautelari adottate da un giudice che si dichiari incompetente e che non siano reiterate dal giudice competente entro i termini previsti; nel caso di specie la misura reale era stata adottata prima che il Tribunale del riesame di Milano dichiarasse la propria incompetenza in altra fase, e non e stata indicata alcuna norma che sancisca la nullita del sequestro integrativo. La successiva misura adottata dal Gip di Torre Annunziata, in seguito alla specifica dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Milano, e conforme all'art. 27 ed e immune da vizi. Per tali ragioni i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il rito con cui il tribunale di Napoli ha esaminato il reclamo contro il decreto di sequestro.

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione invocato dai ricorrenti per vizio di motivazione in relazione a censura di nullita per incompetenza.

  • art. 12 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di impugnazione in cassazione (rilevanza del vizio dedotto).

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Interpretato come disposizione che rende inefficaci (non automaticamente nulle) le misure cautelari emesse da giudice che si dichiari incompetente quando il giudice competente non provveda entro i termini previsti; qui la Corte nega l'automatica nullita degli atti adottati prima della declaratoria di incompetenza.

  • artt. 292, 317, 321 cod. proc. pen.

    Richiamati come norme procedurali che disciplinano il trasferimento e la prosecuzione del procedimento all'autorita competente dopo declaratoria di incompetenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'onere delle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilita del ricorso.

  • Sentenza Sez. U., n. 1 del 24/01/1996 (Fazio)

    Precedente delle Sezioni Unite richiamato per affermare che la misura cautelare deve essere rinnovata, a pena di inefficacia, quando l'incompetenza venga dichiarata e il giudice competente sia diverso da quello che aveva disposto la misura.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186

    Richiamata in merito alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende e alla valutazione sulla colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • La dichiarazione di incompetenza di un giudice non rende automaticamente nulli gli atti da questo adottati: l'inefficacia della misura cautelare richiede la mancata reiterazione da parte del giudice competente nei termini previsti dall'art. 27 cod. proc. pen.
  • Se una misura cautelare e stata adottata prima della dichiarazione di incompetenza, essa conserva efficacia salvo che venga espressamente ripetuta o non sia prevista la sua inefficacia dalla norma.
  • Quando l'incompetenza venga dichiarata, il giudice competente deve valutare se reiterare la misura; la mancata reiterazione puo determinare l'inefficacia ma non automaticamente la nullita degli atti precedenti.
  • Le doglianze sulla nullita di atti per presunta incompetenza devono essere fondate su norme precise: mere contestazioni di opportunita o di merito processuale risultano inammissibili in cassazione.
  • In situazioni analoghe e consigliabile chiedere tempestivamente al giudice competente la reiterazione o conferma delle misure cautelari, ovvero la trasmissione degli atti all'autorita competente per evitare l'insorgere di profili di inefficacia.

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