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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25065/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la loro condanna per furto pluriaggravato consumato, contestando la riqualificazione del fatto operata in appello (dal tentato furto ritenuto in primo grado a furto consumato). Sostengono che non abbiano mai conseguito il possesso autonomo della refurtiva, essendo stati fermati mentre ancora asportavano le barre portapacchi; inoltre rilevano che le barre rinvenute a terra apparterrebbero a altro veicolo e non sarebbero oggetto di contestazione, e denunciano la violazione del divieto di riforma peggiorativa e dell'art. 597 c.p.p. per essere stati sorpresi dalla nuova qualificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione relativa all'art. 597 c.p.p., ricordando che il giudice d'appello può esercitare d'ufficio la corretta qualificazione giuridica del fatto anche se l'impugnazione è proposta dal solo imputato, purché la nuova qualificazione non avvenga a sorpresa e non rechi pregiudizio al diritto di difesa. La Corte ha ritenuto prevedibile la riqualificazione perché corrispondente alla qualificazione rispetto alla quale era stata esercitata l'azione penale, e ha ritenuto che la motivazione dell'appello avesse dimostrato che De Felice aveva già staccato le barre, le aveva avvolte con nastro isolante e si stava dirigendo verso Cuomo, mostrando il conseguimento del possesso. Ha inoltre escluso che il giudice avesse confuso le barre oggetto del reato con altri elementi rinvenuti sul luogo. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 597 c.p.p.

    La norma è stata invocata dai ricorrenti per lamentare sorpresa nella riforma peggiorativa; la Corte ha interpretato che non vi è stata violazione perché il giudice d'appello può riqualificare d'ufficio il fatto anche con impugnazione del solo imputato, purché non sia sorpresa e non vi sia pregiudizio del diritto di difesa

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • Sez. U, Sent. n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)

    Richiamata per il principio secondo cui il giudice d'appello può procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto anche nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, a condizione che ciò non avvenga a sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa

  • Corte EDU, 11/12/2007, Drassich c. Italia

    Richiamata per affermare che la diversa qualificazione del fatto da parte del giudice d'appello non determina automaticamente compressione del diritto al contraddittorio, dovendosi valutare se vi sia stato effettivo pregiudizio

  • Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018 (Adinolfi)

    Richiamata per confermare che la diversa qualificazione in appello è contestabile nel merito con ricorso per cassazione, senza che ciò configuri di per sé lesione del diritto di difesa

Massime di principio

  • Il giudice d'appello può riqualificare d'ufficio il fatto anche se l'impugnazione è proposta solo dall'imputato, purché la nuova qualificazione non costituisca una sorpresa e non pregiudichi il diritto di difesa
  • La mera diversa qualificazione giuridica non viola automaticamente il diritto al contraddittorio: va valutato se l'imputato abbia effettivamente subito un pregiudizio difensivo non sanabile con il ricorso per cassazione
  • Per dimostrare la consumazione del furto possono rilevare elementi fattuali come l'effettiva asportazione dell'oggetto, il tentativo di occultamento/aggraffamento (es. nastro isolante) e l'intento di consegna all'accompagnatore, che indicano il conseguimento del possesso
  • I motivi di ricorso devono confrontarsi concretamente con la motivazione della sentenza impugnata; deduzioni generiche o assertive sono destinate a essere ritenute manifestamente infondate
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione può comportare condanna alle spese processuali e somme a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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