Cassazione Penale, Ordinanza n. 31656/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, determinata in ragione delle cause di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena nei confronti di due imputati ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., accogliendo la proposta concordata dalle parti. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con motivi sostanzialmente identici, deducendo: 1) mancanza di motivazione, soprattutto in relazione alla quantificazione della pena; 2) carenza di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha rilevato che, in presenza di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative ai motivi espressamente rinunciati e alla determinazione di una pena diversa da quella concordata, salvo casi limitati come pena illegale, invalidità della volontà di aderire al concordato, mancanza di consenso del pubblico ministero o difformità della pronuncia rispetto all'accordo. I motivi dedotti non rientravano in tali eccezioni.
Norme richiamate
L'accordo delle parti sul trattamento sanzionatorio in appello preclude in cassazione la proposizione di doglianze rinunciate o attinenti alla quantificazione della pena concordata, con effetti preclusivi estesi anche al giudizio di legittimità, salvo eccezioni tassative.
La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione quando sia intervenuto un concordato in appello e la questione rientri tra quelle coperte dalla rinuncia implicita nell'accordo, salvo i casi espressamente ammessi.
La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi può essere adottata senza formalità.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. l'accordo tra le parti comporta una rinuncia sostanziale a contestare in cassazione le questioni oggetto del patto o comunque ad esso collegate, incluse le censure sulla quantificazione della pena.
- Il potere dispositivo riconosciuto alle parti dal concordato in appello produce effetti preclusivi non solo nel giudizio di secondo grado, ma anche nel successivo giudizio di legittimità.
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sono proponibili solo doglianze entro un numero chiuso di eccezioni: pena illegale, invalidità del consenso alla proposta, mancanza del consenso del pubblico ministero o difformità della decisione rispetto all'accordo.
- Le censure sulla motivazione, quando investono profili di pena concordata o questioni rinunciate con l'accordo, sono inammissibili anche se astrattamente attinenti a temi rilevabili d'ufficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31543/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31544/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31546/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31547/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31549/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31551/2025 del 22/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →