Cassazione Penale, Sentenza n. 10412/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari (per il reato di concorso in truffa aggravata). Denuncia carenza di motivazione rispetto a elementi nuovi: la sentenza di primo grado aveva escluso l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e riconosciuto l'attenuante del risarcimento; inoltre invoca la rilevanza degli artt. 300 e 545-bis c.p.p. e sostiene la possibilità di sostituzione della pena ai sensi dell'art. 20-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di condanna richiamata dal ricorrente non costituisca novum idoneo di per sé a imporre la revoca o la sostituzione della misura cautelare, atteso che le ipotesi disciplinate dall'art. 300 c.p.p. (archiviazione, proscioglimento, condanna con pena sospesa, ecc.) non si applicano al caso; il comma 4-bis di art. 300 non è applicabile perché non è ancora intervenuta la sostituzione della pena. Inoltre il procedimento previsto dall'art. 545-bis c.p.p. non produce automatismi favorevoli: la mera pendenza del subprocedimento per la scelta di una pena sostitutiva non obbliga alla concessione di benefici cautelari. La Corte ha confermato la valutazione di gravità indiziaria e le esigenze cautelari, rilevando la presenza di un'aggravante significativa (minorata difesa della persona offesa ultraottantacinquenne), la personalità negativa del ricorrente, i plurimi precedenti e il contesto truffaldino. Per tali motivi la motivazione dell'ordinanza impugnata è ritenuta adeguata e non viziata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La norma disciplina effetti sulla custodia cautelare derivanti da provvedimenti di archiviazione, proscioglimento o sentenze che concretamente eliminano o riducono la misura; la Corte osserva che non è applicabile al caso perché manca il presupposto di sostituzione già intervenuta
art. 300, comma 4-bis cod. proc. pen.
"pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo"
La Corte rileva che la previsione impedisce il mantenimento della misura solo quando sia già pronunziata e applicata una pena sostitutiva; nel caso in esame tale condizione non si è ancora verificata
Il subprocedimento per la scelta della pena sostitutiva non produce effetti automatici sulla misura cautelare; la valutazione dei benefici resta rimessa al giudice e richiede elementi concreti
Norma richiamata dalla difesa in relazione alla possibilità di applicare pene sostitutive; la Corte osserva che il mero consenso del ricorrente alla sostituzione non determina automaticamente la modifica della misura cautelare
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende per impugnazioni manifestamente infondate o colpose; la Corte lo applica per sanzionare l'impugnazione
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza richiamata in tema di liquidazione della sanzione pecuniaria in cassazione per valutare profili di colpa nell'impugnazione
Massime di principio
- La mera sentenza di condanna di primo grado non comporta automaticamente la revoca della misura cautelare: è necessario che intervengano gli effetti specifici previsti dalla legge (es. applicazione di pena sostitutiva già operata) per incidere sulla custodia.
- L'art. 300 c.p.p. tutela situazioni particolari (archiviazione, proscioglimento, condanna con pena sospesa, ecc.); non può essere fatto valere in modo estensivo per qualunque novità processuale che ridimensioni la gravità del fatto.
- Il procedimento di cui all'art. 545-bis c.p.p. (delibazione/sospensione/applicazione della pena) non determina automatismi favorevoli alla persona sottoposta a misura cautelare: serve una valutazione concreta e motivata del giudice del riesame o del giudice della cautela.
- Per ottenere revoca o attenuazione della misura cautelare è necessario allegare e provare elementi nuovi e concreti che incidano sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato) o sulla gravità indiziaria; deduzioni generiche o non confrontate con la motivazione impugnata sono inammissibili o infondate.
- La presenza di aggravanti (es. vittima particolarmente vulnerabile) e di precedenti specifici rafforza la giustificazione di misure custodiali anche quando vi siano pronunce che attenuino singoli profili della responsabilità.
- Impugnazioni in cassazione prive di adeguata contestazione motivazionale possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.).
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