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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10412/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari (per il reato di concorso in truffa aggravata). Denuncia carenza di motivazione rispetto a elementi nuovi: la sentenza di primo grado aveva escluso l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e riconosciuto l'attenuante del risarcimento; inoltre invoca la rilevanza degli artt. 300 e 545-bis c.p.p. e sostiene la possibilità di sostituzione della pena ai sensi dell'art. 20-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di condanna richiamata dal ricorrente non costituisca novum idoneo di per sé a imporre la revoca o la sostituzione della misura cautelare, atteso che le ipotesi disciplinate dall'art. 300 c.p.p. (archiviazione, proscioglimento, condanna con pena sospesa, ecc.) non si applicano al caso; il comma 4-bis di art. 300 non è applicabile perché non è ancora intervenuta la sostituzione della pena. Inoltre il procedimento previsto dall'art. 545-bis c.p.p. non produce automatismi favorevoli: la mera pendenza del subprocedimento per la scelta di una pena sostitutiva non obbliga alla concessione di benefici cautelari. La Corte ha confermato la valutazione di gravità indiziaria e le esigenze cautelari, rilevando la presenza di un'aggravante significativa (minorata difesa della persona offesa ultraottantacinquenne), la personalità negativa del ricorrente, i plurimi precedenti e il contesto truffaldino. Per tali motivi la motivazione dell'ordinanza impugnata è ritenuta adeguata e non viziata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 300 cod. proc. pen.

    La norma disciplina effetti sulla custodia cautelare derivanti da provvedimenti di archiviazione, proscioglimento o sentenze che concretamente eliminano o riducono la misura; la Corte osserva che non è applicabile al caso perché manca il presupposto di sostituzione già intervenuta

  • art. 300, comma 4-bis cod. proc. pen.

    "pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo"

    La Corte rileva che la previsione impedisce il mantenimento della misura solo quando sia già pronunziata e applicata una pena sostitutiva; nel caso in esame tale condizione non si è ancora verificata

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Il subprocedimento per la scelta della pena sostitutiva non produce effetti automatici sulla misura cautelare; la valutazione dei benefici resta rimessa al giudice e richiede elementi concreti

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in relazione alla possibilità di applicare pene sostitutive; la Corte osserva che il mero consenso del ricorrente alla sostituzione non determina automaticamente la modifica della misura cautelare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende per impugnazioni manifestamente infondate o colpose; la Corte lo applica per sanzionare l'impugnazione

  • Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza richiamata in tema di liquidazione della sanzione pecuniaria in cassazione per valutare profili di colpa nell'impugnazione

Massime di principio

  • La mera sentenza di condanna di primo grado non comporta automaticamente la revoca della misura cautelare: è necessario che intervengano gli effetti specifici previsti dalla legge (es. applicazione di pena sostitutiva già operata) per incidere sulla custodia.
  • L'art. 300 c.p.p. tutela situazioni particolari (archiviazione, proscioglimento, condanna con pena sospesa, ecc.); non può essere fatto valere in modo estensivo per qualunque novità processuale che ridimensioni la gravità del fatto.
  • Il procedimento di cui all'art. 545-bis c.p.p. (delibazione/sospensione/applicazione della pena) non determina automatismi favorevoli alla persona sottoposta a misura cautelare: serve una valutazione concreta e motivata del giudice del riesame o del giudice della cautela.
  • Per ottenere revoca o attenuazione della misura cautelare è necessario allegare e provare elementi nuovi e concreti che incidano sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato) o sulla gravità indiziaria; deduzioni generiche o non confrontate con la motivazione impugnata sono inammissibili o infondate.
  • La presenza di aggravanti (es. vittima particolarmente vulnerabile) e di precedenti specifici rafforza la giustificazione di misure custodiali anche quando vi siano pronunce che attenuino singoli profili della responsabilità.
  • Impugnazioni in cassazione prive di adeguata contestazione motivazionale possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.).

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