Cassazione Penale, Sentenza n. 5549/2023 del 08/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14/05/2021 che aveva rideterminato la pena per i reati di estorsione consumata e tentata. Il ricorrente deduceva l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di estorsione tentata (fatto il 5/02/2010), sostenendo un errato calcolo delle sospensioni intervenute nel giudizio di primo grado e che, correttamente computate (anni 2, mesi 5, giorni 13), la prescrizione era maturata il 18/12/2020, antecedente alla sentenza di secondo grado. Ha inoltre rilevato che il concordato in appello con rinuncia ai motivi di merito non comporta rinuncia alla eccezione di prescrizione, che secondo l'art. 157 co. 7 c.p.p. richiede forma espressa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la condotta del 5/02/2010 era qualificata come tentata estorsione e, considerati i corretti periodi di sospensione (escludendo il rinvio per incompetenza funzionale), il reato era estinto per prescrizione alla data della sentenza di appello. Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite Fazio (27/10/2022) che ammette il ricorso per cassazione avverso il concordato in appello per dedurre omissioni di declaratoria di prescrizione, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di tentata estorsione del 5/02/2010 perché estinto per prescrizione, e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per la rideterminazione della pena residua.
Norme richiamate
articolo 599-bis cod. proc. pen.
Regola il concordato in appello; la Corte ha considerato applicabile tale istituto ma, secondo le Sezioni Unite, il ricorso per cassazione è ammissibile avverso il concordato in appello per far valere vizi di diritto quali l'omessa declaratoria di prescrizione.
articolo 157 comma 7 cod. proc. pen.
Stabilisce che la rinuncia all'eccezione di prescrizione deve essere espressa; conseguentemente la rinuncia ai motivi di merito nel concordato in appello non vale come rinuncia implicita alla prescrizione.
Sezioni Unite, sentenza Fazio
sentenza Sezioni Unite 27/10/2022 (Fazio)
Ha affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. per dedurre l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della pronuncia di secondo grado.
Massime di principio
- La dichiarazione di estinzione per prescrizione deve essere pronunciata d'ufficio quando la prescrizione è maturata prima della decisione, anche nel caso di sentenza concordata in appello.
- La rinuncia ai motivi di merito nel procedimento di concordato in appello non comporta automaticamente rinuncia all'eccezione di prescrizione; la rinuncia alla prescrizione richiede forma espressa ai sensi dell'art. 157 co. 7 c.p.p.
- Nel calcolo della prescrizione si devono valutare con attenzione le sospensioni e non vanno computati i rinvii determinati da incompetenza funzionale del giudice, se tali rinvii non interrompono o sospendono i termini ai fini della prescrizione.
- È ammesso il ricorso per cassazione contro la sentenza di concordato in appello per far valere vizi di diritto (es. omessa declaratoria di prescrizione) sulla base del principio stabilito dalle Sezioni Unite (Fazio).
- Se la Cassazione accerta l'estinzione per prescrizione di un reato limitatamente a un capo, può annullare senza rinvio per quel capo e rinviare per la rideterminazione della pena relativa agli altri reati o profili non estinti.
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