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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11656/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi proposti da imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 27/05/2025, che aveva confermato la loro responsabilità. Dal testo emerge che i giudici di merito avevano valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, il contesto della condotta denunciata, ulteriori riscontri investigativi sui contatti intercorsi tra gli imputati e la persona offesa, sui loro spostamenti e un'attività di individuazione fotografica. I ricorrenti hanno proposto motivi volti, in sostanza, a contestare la ricostruzione probatoria e la qualificazione giuridica della condotta; per uno di essi, un primo motivo era formulato in modo confuso e generico, evocando sia la violazione di legge sia il vizio di motivazione senza specifica articolazione, mentre un secondo motivo non risultava essere stato introdotto in appello. Per l'altro ricorrente, i motivi principali erano diretti a rimettere in discussione l'affermazione di responsabilità e la connotazione circostanziale dei fatti, ma senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specifici travisamenti decisivi. È inoltre richiamata, per uno dei motivi, la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 393 c.p., ma anche tale profilo è dichiarato inammissibile perché non devoluto in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, in presenza di una doppia conforme di merito, le censure fossero sostanzialmente reiterative e finalizzate a ottenere una nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato la genericità e aspecificità di alcuni motivi, la mancanza di correlazione con la motivazione d'appello e, per una censura, la sua novità in cassazione per non essere stata proposta in appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    La deduzione del vizio di motivazione richiede una specifica articolazione; non è sufficiente evocarlo in modo generico o usarlo in modo confuso con la violazione di legge.

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere specifici e correlati alla motivazione della decisione impugnata; deduzioni generiche o reiterative sono inammissibili.

  • art. 393 c.p.

    Il richiamo alla qualificazione giuridica della condotta non può essere scrutinato in cassazione se la questione non è stata introdotta in appello, per difetto di devoluzione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme di merito, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una mera rivalutazione del fatto o delle prove, se non attraverso la deduzione di specifici vizi di legittimità.
  • La genericità del motivo ricorre non solo quando la censura è indeterminata, ma anche quando manca il necessario confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Le questioni non devolute al giudice d'appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione: la mancanza di devoluzione interrompe la catena devolutiva sul punto.
  • La contestazione della ricostruzione probatoria che si limiti a proporre una lettura alternativa del compendio probatorio è inammissibile in sede di legittimità, se non si indicano specifici e decisivi travisamenti della prova.
  • La corretta affermazione di responsabilità può essere sorretta da un compendio probatorio costituito da dichiarazioni della persona offesa, riscontri investigativi sui contatti e sugli spostamenti degli imputati e ulteriori elementi di conferma, purché la motivazione sia coerente e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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