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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24850/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia dopo la proposizione del ricorso e ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere, senza esaminare i quattro motivi di ricorso. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, conformemente alla richiesta delle parti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società e i soci hanno proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato il loro appello avverso la decisione di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Caserta. Nel corso del giudizio di legittimità hanno però depositato una richiesta di estinzione del processo, rappresentando di avere presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017 n. 50 e di avere effettuato il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione. L'Agenzia delle Entrate ha depositato nota dell'ufficio legale della Direzione provinciale di Caserta che confermava l'avvenuta definizione agevolata e chiedeva l'estinzione con spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 del d.l. 24 aprile 2017 n. 50

    La presentazione dell'istanza di definizione agevolata e il pagamento previsto per il suo perfezionamento integrano una causa sopravvenuta di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso, interviene una definizione agevolata della controversia validamente perfezionata, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta estinzione del processo preclude l'esame dei motivi di ricorso e di ogni altra questione devoluta alla Corte.
  • In presenza di concorde richiesta delle parti e di definizione della lite in sede amministrativa, è legittima la compensazione delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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