Cassazione Civile, Sentenza n. 19378/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I risparmiatori hanno chiesto il risarcimento per la perdita dei capitali investiti nelle società del Gruppo SFA, imputando alla CONSOB omessa vigilanza. In primo grado il Tribunale di Roma rigettò le domande per prescrizione quinquennale, individuando il dies a quo nella dichiarazione di fallimento; la Corte d'appello di Roma confermò il rigetto sostenendo, tra l'altro, che la solidarietà ai sensi dell'art. 1310 c.c. non poteva essere riconosciuta tra obbligazioni di natura diversa (contrattuale delle società e aquiliana della CONSOB) e che le istanze di insinuazione al passivo non risultavano provate né i documenti prodotti utilizzabili/idonei a dimostrare danno e nesso causale. I ricorrenti impugnarono in cassazione tale decisione sollevando questioni di diritto (interpretazione della solidarietà e dell'effetto interruttivo dell'insinuazione al passivo) e vizi di motivazione e di valutazione probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale (violazione/errata applicazione delle norme richiamate e vizi motivazionali) e ha cassato la sentenza della Corte d'appello, rinviando la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame limitato ai ricorrenti rimasti in causa. La Corte ha ritenuto erroneo l'orientamento della Corte territoriale sulla non configurabilità della solidarietà estensiva dell'art. 1310 c.c., ha affermato che l'ammissione al passivo (o la prova dell'inserimento nello stato passivo/esecutività) è idonea a determinare l'interruzione della prescrizione anche nei confronti della CONSOB ove ricorra solidarietà ex art. 2055 c.c., e ha censurato la motivazione contraddittoria circa la valutazione della documentazione (documents «alla rinfusa» e al tempo stesso ritenuti esaminati e inadatti). Il ricorso incidentale condizionato della CONSOB è stato rigettato. La Corte ha disposto che in sede di rinvio si accerti l'effettiva presentazione delle istanze di insinuazione o l'effettiva collocazione nello stato passivo e, ove accertata la responsabilità della CONSOB, si quantifichi il danno tenendo conto di quanto eventualmente già riscosso in sede concorsuale; ha inoltre rimesso le spese della cassazione alla cognizione della Corte d'appello sul rinvio.
Norme richiamate
L'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dall'atto del creditore contro un condebitore si estende anche agli altri condebitori quando sussiste solidarietà; la Corte di Cassazione ha affermato che detta estensione è compatibile anche quando i titoli di responsabilità siano diversi, purché il fatto dannoso sia unico (in coerenza con Sez. Un. n. 13143/2022).
Definisce la responsabilità solidale per concorso di più persone nel fatto dannoso; la Corte lo interpreta in senso materiale: è sufficiente che il fatto dannoso sia imputabile a più soggetti, anche con condotte autonome e titoli di responsabilità diversi.
L'istanza di ammissione al passivo concorsuale è assimilata ad una domanda giudiziale ai fini dell'interruzione della prescrizione; la Corte ha confermato che l'iscrizione/ammissione allo stato passivo produce interruzione anche nei confronti del condebitore solidale.
Regola l'indagine circa l'obbligazione comune e l'azione del creditore nei confronti dei condebitori; la Corte richiama la funzione della solidarietà passiva che consente al creditore di agire indistintamente contro uno dei debitori.
Fatto illecito extracontrattuale; nel caso la CONSOB è chiamata a rispondere per responsabilità aquiliana per omessa vigilanza, ma tale responsabilità può concorrere con quella contrattuale delle società di intermediazione ai sensi dell'art. 2055 c.c.
Prevede l'indicizzazione e l'ordine nella produzione documentale; la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta in fascicoletti chiaramente descritti sia comunque utilizzabile, non essendo legittimo escluderla tout court per mera mancanza di indice formale.
Norme sull'ordine e l'indicizzazione degli atti e documenti; la Corte ha valorizzato il principio di strumentalità delle forme e la chiara indicazione nella citazione dei fascicoletti prodotti.
Disciplina l'ammissione dei creditori al passivo in procedura fallimentare; la Corte osserva che l'ammissione allo stato passivo in fallimento presuppone l'avvenuta presentazione della domanda di insinuazione e costituisce elemento idoneo a provare l'attività interruttiva.
Riguarda le comunicazioni ai creditori e l'elenco dei creditori ammessi; può essere usato come prova dell'avvenuta ammissione e quindi dell'interruzione della prescrizione.
Prevede l'ammissione a domanda al passivo mentre art. 207 l.fall. riguarda l'ammissione d'ufficio in liquidazione coatta amministrativa; la Corte ha distinto effetti e modalità, valorizzando comunque che l'ammissione prodotta è prova di insinuazione.
Consente la cassazione per violazione di norme di diritto e vizi di motivazione; la Corte ha accolto i mezzi fondati su errata interpretazione delle norme e su motivazione contraddittoria.
Norme sulle spese di lite e sul regolamento delle spese; oggetto di censura dai ricorrenti ma risultate assorbite con l'accoglimento parziale del ricorso.
Richiamato in relazione alla regolamentazione delle spese e alla disciplina dei costi dei giudizi; la Corte ha ritenuto assorbita la censura sulle spese in ordine all'accoglimento parziale del ricorso.
Norma in tema di contributo unificato e termini; la Corte ha rilevato l'applicabilità della disposizione in relazione alla data di proposizione del ricorso incidentale.
Massime di principio
- Se più soggetti (es. società di intermediazione e autorità di vigilanza) concorrono causalmente nel medesimo evento lesivo, può configurarsi responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c.: l'effetto interruttivo dell'istanza di ammissione al passivo si estende anche al condebitore solidale (art. 1310 c.c.).
- L'iscrizione o l'ammissione dello stato passivo (o la produzione delle comunicazioni/elenchi esecutivi) costituisce prova rilevante, e di norma idonea, a dimostrare l'avvenuta insinuazione al passivo e quindi l'interruzione della prescrizione anche rispetto a terzi solidalmente responsabili.
- La quantificazione del danno risarcibile nei confronti dell'ente di vigilanza deve considerare l'intero pregiudizio subito dall'investitore; l'eventuale recupero futuro in sede concorsuale incide sulle regole di regresso tra coobbligati e non sulla misura del danno attuale dell'investitore.
- In processi collettivi o pluralità di attori, la produzione documentale deve essere organizzata e indicizzata (es. fascicoletti per singola posizione) ma la mancata forma perfetta non legittima in automatico il rifiuto di utilizzabilità dei documenti; il giudice deve esaminarli e motivare puntualmente eventuali inidoneità.
- La motivazione giudiziale non può essere contraddittoria: non è ammissibile affermare contemporaneamente che documenti sono inutilizzabili per disordine e averli comunque esaminati per ritenerli insufficienti; il giudice deve esplicitare chiaramente la ratio decidendi o rischia la cassazione per vizio motivazionale.
- Per i ricorrenti: è prudente acquisire e produrre decreti di esecutività dello stato passivo, comunicazioni ex art. 97 l.fall. o altri titoli che attestino l'avvenuta domanda/ammissione, nonché predisporre fascicoli personali chiari per agevolare il vaglio probatorio.
- Per i resistenti (es. autorità di vigilanza): contestare puntualmente l'effettiva presentazione delle domande di insinuazione o l'effettiva ammissione al passivo se si vuole evitare che tali elementi producano effetto interruttivo; l'onere della prova della mancata integrità del contraddittorio grava su chi la eccepisce.
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