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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12310/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa indicazione, nel decreto stesso, dell'avviso circa la facoltà di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. Sosteneva che il Tribunale aveva errato ritenendo applicabile la disciplina previgente e non tenendo conto della giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n.19/2020) che aveva ritenuto illegittima la normativa che non impone l'avviso nel decreto di giudizio immediato; denunciava inoltre violazione dei diritti di difesa e delle garanzie CEDU/Carta di Nizza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non fosse atto 'abnorme' immediatamente ricorribile ai sensi dell'art. 586 c.p.p., perché il giudice aveva esercitato poteri attribuitigli dall'ordinamento e il provvedimento non aveva determinato una stasi del processo. Ha evidenziato l'inapplicabilità retroattiva della norma introdotta dal d.lgs. n.150/2022 al decreto di citazione emesso nell'ottobre/novembre 2021 e la non estendibilità della pronuncia di incostituzionalità relativa all'art.456 c.p.p. (decreto di giudizio immediato) ai casi di citazione diretta, data la diversa struttura e i termini per chiedere riti alternativi. Inoltre la Corte ha ricordato che l'eccezione era stata sollevata tardivamente (dopo numerose udienze e solo al momento della rinnovazione del dibattimento), risultando un tentativo di recupero di una facoltà non esercitata nel termine e, in ogni caso, improponibile dopo il mutamento del giudice quando la questione non era stata tempestivamente dedotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 552 cod. proc. pen. (d.lgs. n.150/2022)

    La Corte riconosce che l'obbligo di inserire l'avviso nel decreto di citazione a giudizio è stato introdotto dal d.lgs. n.150/2022, norma entrata in vigore dopo l'emissione del decreto nel caso di specie; perciò non si applica retroattivamente alla vicenda

  • art. 456 cod. proc. pen.

    La Corte Costituzionale, con sentenza n.19/2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte che non impone l'avviso nel decreto di giudizio immediato; la Cassazione indica però che tale pronuncia riguarda il giudizio immediato, che ha struttura e termini differenti, e non è automaticamente estendibile ai casi di citazione diretta

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Stabilisce la regola generale di non immediata impugnabilità degli atti endoprocedimentali; la Corte applica le coordinate restrittive delle Sezioni Unite per escludere che l'ordinanza fosse atto abnorme ricorribile

  • art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen.

    Regola la sequenza procedimentale da attivare in caso di mutamento del giudice, imponendo la ripetizione della fase di apertura del dibattimento per garantire l'identità del giudice che delibera e quello che ha raccolto le prove

  • art. 525 cod. proc. pen.

    Principio di immutabilità del giudice: la decisione sottolinea che, a fronte del mutamento di composizione, non si retrocede agli atti preliminari e restano improponibili questioni non tempestivamente sollevate

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Riguarda le questioni preliminari: la Corte osserva che le questioni già disponibili in fase preliminare e non tempestivamente dedotte non possono essere riproposte dopo il mutamento del giudice

  • art. 6 CEDU, par. 1; art. 13 CEDU; art. 47 e 48 Carta di Nizza

    Richiamate dal ricorrente per sostenere la violazione dei diritti di difesa e di accesso al rimedio effettivo; la Corte non ritiene sussistente la violazione alla luce della mancanza di tempestività dell'eccezione e della diversità procedurale rispetto ai casi in cui la mancata informazione determina perdita irrimediabile della facoltà

Massime di principio

  • Le eccezioni relative a vizi dell'avviso su riti alternativi devono essere sollevate tempestivamente: se l'interessato non esercita nei termini la facoltà prevista, il rilievo tardivo può essere considerato inammissibile o stratagemma dilatorio
  • Una norma introdotta dopo l'adozione di un atto processuale non si applica retroattivamente al singolo atto salvo espressa previsione o chiara volontà del legislatore
  • La pronuncia di incostituzionalità riguardante una fattispecie (es. decreto di giudizio immediato) non è automaticamente estensibile a fattispecie proceduralmente differenti (es. citazione diretta), soprattutto se i termini e la struttura del processo divergono
  • L'eccezione di 'abnormità' di un provvedimento come via autonoma per ricorrere in Cassazione è ammessa in casi molto limitati: le Sezioni Unite richiedono coordinate restrittive e non si ammette l'abnormità quando il giudice abbia esercitato poteri ordinamentali e non sia creata una stasi del procedimento
  • In caso di mutamento del giudice o della composizione del collegio, la ripetizione di fasi (es. apertura del dibattimento) non implica automaticamente la riapertura di questioni preliminari non tempestivamente dedotte; chi intende far valere tali questioni deve averle proposte nei termini

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