Cassazione Penale, Ordinanza n. 19730/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato alla pena dell'ammenda per gestione illecita di rifiuti. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. La Corte rileva però che le censure si risolvono in doglianze di fatto, nella sostanza ripetitive di deduzioni già esaminate e respinte in modo congruo, e mirano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, senza individuare specifici travisamenti delle risultanze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse analitica e coerente nel valorizzare il rinvenimento di una notevole quantità di terreno e materiale lapideo misto a sabbia, collocato in modo obiettivamente indicativo della volontà di rimodellare il terreno, su un fondo in parte di proprietà dell'imputato, titolare di impresa individuale operante nel movimento terra, nonché l'assenza di documentazione giustificativa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152 del 2006
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per gestione illecita di rifiuti; nel caso concreto è stata ritenuta integrata dalla detenzione e collocazione di terreno e materiale lapideo misto a sabbia in assenza di documentazione giustificativa.
art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006
Disposizione richiamata unitamente al comma 1, lettera a), come base normativa della responsabilità per la condotta contestata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formalmente prospettate come vizio di motivazione, si risolvano in una mera rilettura del fatto e delle prove già valutate dal giudice di merito.
- Il ricorrente per cassazione, quando contesta la motivazione sulla responsabilità, deve indicare specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali; non è sufficiente opporre una diversa interpretazione del materiale probatorio.
- La motivazione della sentenza di merito è adeguata quando espone in modo analitico gli elementi fattuali da cui desume la responsabilità penale e dà conto della mancanza di elementi giustificativi contrari.
- In materia di gestione illecita di rifiuti, il rinvenimento di materiali e terre collocati in modo funzionale al rimodellamento del terreno, unito alla mancanza di documentazione giustificativa, può essere valorizzato come indice della condotta illecita contestata.
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