Cassazione Penale, Ordinanza n. 16234/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa avverso l'ordinanza di rigetto del reclamo ex art. 410-bis c.p.p. La declaratoria di inammissibilità è adottata senza formalità di procedura, in camera di consiglio non partecipata, e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La persona offesa ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP che aveva rigettato il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. contro il provvedimento di archiviazione emesso nel procedimento per i reati di calunnia e abuso d'ufficio. La Corte rileva che, contro l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p. sul reclamo della persona offesa, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per dedurre l'abnormità dell'atto, non anche per far valere i vizi di cui all'art. 606 c.p.p.; nel caso concreto, il ricorso mirava invece a denunciare tali vizi.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per indicare uno dei reati oggetto del procedimento originario.
Norma incriminatrice richiamata per indicare uno dei reati oggetto del procedimento originario.
L'ordinanza resa su reclamo della persona offesa contro l'archiviazione è impugnabile in cassazione solo per dedurre l'abnormità dell'atto, non per denunciare vizi ordinari di legittimità ex art. 606 c.p.p.
Le censure tipiche del ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p. non sono ammissibili contro l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p., salvo il caso di abnormità.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura, con trattazione camerale non partecipata.
Ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., richiamato per la decisione de plano.
Massime di principio
- Avverso l'ordinanza che decide sul reclamo della persona offesa contro l'archiviazione, il ricorso per cassazione è esperibile in via eccezionale e limitata al solo vizio di abnormità dell'atto.
- Non è ammissibile utilizzare il ricorso per cassazione contro l'ordinanza ex art. 410-bis c.p.p. per far valere i vizi ordinari di legittimità previsti dall'art. 606 c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità di procedura, in camera di consiglio non partecipata, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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