Cassazione Civile, Ordinanza n. 20916/2026 del 20/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento emessi per il periodo d’imposta 2012 nei confronti di una società in nome collettivo operante nel settore balneare e, per trasparenza reddituale, dei due soci, con contestazione di maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati. L’accertamento deriva da un accesso eseguito il 7 settembre 2015 presso lo stabilimento, con redazione di verbale di accesso, constatazione e richiesta documenti; successivamente, il 26 ottobre 2017, sulla base della documentazione acquisita, si svolge un contraddittorio presso l’Ufficio e viene redatto un nuovo verbale, con trasformazione dell’attività in verifica "a tavolino". I giudici di merito hanno ritenuto nullo l’accertamento per violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, L. 212/2000, facendo decorrere il termine dal verbale del 26 ottobre 2017. L’Agenzia, ricorrendo per cassazione, deduce violazione dell’art. 12, comma 7, sostenendo che la garanzia opera solo per accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali del contribuente e che, nel caso concreto, il termine doveva decorrere dall’accesso del 7 settembre 2015; inoltre censura l’omessa verifica della c.d. prova di resistenza da parte dei giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il termine di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, L. 212/2000 decorresse dall’accesso del 7 settembre 2015, poiché l’attività di controllo era iniziata nei locali del contribuente con acquisizione di documentazione e relativa verbalizzazione, e non dalla successiva attività svolta presso l’Ufficio. Ha quindi escluso la nullità dell’avviso per violazione del termine dilatorio, osservando che la procedura seguita aveva comunque consentito un contraddittorio effettivo e coerente con i principi di trasparenza e collaborazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché esamini gli ulteriori motivi di appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il termine dilatorio di sessanta giorni decorre dal rilascio della copia del verbale relativo alla chiusura delle operazioni di accesso, ispezione o verifica svolte nei locali del contribuente; la garanzia si applica anche ad accessi finalizzati all’acquisizione di documentazione e non richiede necessariamente un ulteriore verbale di constatazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 24 della L. n. 4 del 1929
Il processo verbale deve attestare le operazioni compiute dall’Amministrazione finanziaria; nel caso di accesso mirato all’acquisizione di documentazione fiscale è sufficiente l’indicazione dei documenti prelevati.
Massime di principio
- La garanzia del termine di sessanta giorni prevista dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera per qualsiasi accesso, ispezione o verifica svolta nei locali dell’impresa, anche se di durata limitata o finalizzata soltanto all’acquisizione di documenti.
- Ai fini della decorrenza del termine dilatorio, rileva il rilascio della copia del verbale che chiude le operazioni nei locali del contribuente, non la successiva attività istruttoria svolta presso l’Ufficio finanziario.
- Non è necessaria la formazione di un ulteriore verbale di chiusura quando le operazioni siano completate presso gli uffici dell’ente impositore, se l’accesso iniziale nei locali dell’impresa è già stato formalizzato.
- Quando il contribuente abbia partecipato a un contraddittorio endoprocedimentale effettivo e abbia potuto esporre le proprie ragioni, la procedura può ritenersi conforme ai canoni di trasparenza e collaborazione che presidiano il procedimento di accertamento.
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