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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18971/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS, delle ultime tre mensilità retributive maturate prima della cessazione del rapporto di lavoro. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della domanda e respinto le eccezioni dell'INPS di decadenza e prescrizione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, sostenendo che il termine del procedimento amministrativo dovesse essere calcolato in 210 giorni e non in 300, poiché non era stato proposto ricorso amministrativo; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2, comma 5, d.lgs. n. 80/1992, sostenendo che anche la sospensione della prescrizione dovesse essere limitata a 210 giorni. La ricorrente ha quindi contestato sia il computo della decadenza sia quello del periodo di sospensione prescrizionale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva considerato il termine massimo di 300 giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo anche in assenza di ricorso amministrativo, in applicazione dell'orientamento successivo a Cass. S.U. n. 12718/2009. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che la domanda amministrativa produce un effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, che poi resta sospesa per 300 giorni e riprende a decorrere dalla loro scadenza; ai fini dell'interruzione rileva la data di notificazione del ricorso giudiziale e non quella del deposito. Poiché la notifica del ricorso era avvenuta oltre l'anno dalla ripresa del decorso prescrizionale, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, per i necessari ulteriori accertamenti e per la statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    Il termine per la decadenza giudiziale va computato considerando, in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, il termine massimo di 300 giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo.

  • art. 2, comma 5, d.lgs. n. 80/1992

    La domanda amministrativa sospende la prescrizione per il periodo del procedimento amministrativo; il termine rilevante non è limitato a 210 giorni, ma va individuato secondo la durata massima del procedimento considerata dalla disciplina applicabile.

  • art. 2945, comma 1, c.c.

    La domanda amministrativa produce un effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, che riprende a decorrere allo spirare del periodo di sospensione previsto per il procedimento amministrativo.

Massime di principio

  • In materia di prestazioni previdenziali soggette a procedimento amministrativo, ai fini della decadenza deve computarsi il termine massimo di esaurimento del procedimento anche quando l'interessato non abbia proposto ricorso amministrativo avverso il silenzio o la decisione inesistente dell'ente.
  • La domanda amministrativa ha effetto interruttivo istantaneo della prescrizione; dopo la sospensione prevista per il procedimento amministrativo, il termine prescrizionale riprende a decorrere dalla sua cessazione.
  • Per interrompere nuovamente la prescrizione mediante azione giudiziale, rileva la notificazione del ricorso e non il solo deposito dell'atto.
  • Quando la notifica del ricorso avviene oltre il termine annuale decorrente dalla ripresa della prescrizione, la pretesa risulta prescritta anche se non è maturata la decadenza.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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