Cassazione Penale, Sentenza n. 29488/2025 del 13/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere disposta in vista della consegna alla Germania per l'esecuzione di una pena di 9 mesi (per due reati di furto). La ricorrente deduce violazione di legge per mancata motivazione circa la persistenza del pericolo di fuga dopo la decorrenza dei 90 giorni (art. 22-bis, commi 3 e 4, legge 69/2005), e per mancata verifica della proporzionalità e delle esigenze cautelari alla luce del residuo pena (circa 5 mesi e 10 giorni). Si deduce altresì che non vi siano elementi concreti indicativi di rischio di sottrazione alla consegna (cittadinanza rumena con passaporto canadese, assenza di clandestinità, legami familiari all'estero) e che un giudizio di rinvio della Corte di cassazione sulle condizioni processuali potrebbe rendere inefficace la procedura di consegna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il limite del sindacato in materia di misure personali nelle procedure di consegna (ammissibile solo per violazione di legge), osservando che la censura mosse dal ricorrente è essenzialmente di merito e non configura vizio formale di motivazione. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello che aveva indicato elementi oggettivi compatibili con il rischio di fuga (mancanza di radicamento in Italia, possesso di passaporto canadese e residenza in Canada, assenza di lavoro e residenza stabili in Italia, arresto in aeroporto, legami all'estero con possibili appoggi). Pur rilevando un'errata richiamata giuridica circa la proroga tacita dei termini ex previgente disciplina, la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia comunque valutato e motivato l'assoluta necessità della custodia cautelare anche oltre i 90 giorni; il profilo della proporzionalità è stato ritenuto aspecifico e ininfluente, dato che la pena estera (9 mesi) eccede la durata della custodia già sofferta (3 mesi e 20 giorni) e sussiste il limite minimo di pena per la consegna. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005, art. 22-bis, commi 3 e 4
art. 22-bis, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005
Stabilisce l'obbligo, decorso il termine di 90 giorni, di verificare l'assoluta necessità della custodia e la proporzionalità rispetto alla pena residua; la Corte ha ritenuto che, anche se la Corte d'appello ha formulato qualche richiamo alla previgente disciplina, la sostanza dell'obbligo è stata valutata e motivata adeguatamente nel caso concreto
legge n. 69 del 2005, art. 9, commi 5, 6 e 7
art. 9, commi 5, 6 e 7, legge n. 69 del 2005
Regola i limiti della valutazione cautelare nelle procedure di consegna: la decisione sulle misure cautelari si basa principalmente sulle informazioni contenute nel mandato di arresto europeo o nel SIS; la Cassazione sottolinea che la cognizione cautelare è limitata e non richiede accertamenti integrativi approfonditi
art. 16, legge n. 69 del 2005
Prevede la produzione di informazioni e documentazione integrativa da parte dell'autorità richiedente per approfondire le valutazioni sulla consegna; la Corte nota che tali accertamenti più approfonditi sono riservati alla fase successiva
legge n. 69 del 2005, art. 7, comma 4
art. 7, comma 4, legge n. 69 del 2005
Stabilisce il limite di pena detentiva minima (quattro mesi) per l'ammissibilità della domanda di consegna per esecuzione di sentenza; la Corte lo usa per indicare che la pena estera è compatibile con la richiesta di consegna
d.lgs. n. 10 del 2021, art. 19
d.lgs. n. 10/2021, art. 19 (introduzione art. 22-bis)
Ha introdotto l'art.22-bis modificando la disciplina dei termini e della conservazione delle misure cautelari nella procedura di consegna; la Corte prende atto della riforma e applica i relativi principi sostanziali
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b ed e
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Distingue i motivi di ricorso per cassazione: la mancanza di motivazione è vizio di violazione di legge (lett. b) quando la motivazione è assente o del tutto apparente; il ricorso qui era incentrato su valutazioni di merito non riconducibili a vizio formale
codice di procedura penale, art. 616
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese
codice di procedura penale, art. 719
art. 719, cod. proc. pen.
Norma che regola il ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di libertà personale nella procedura di consegna (richiamata per il limite del sindacato: solo violazione di legge)
disp. att. cod. proc. pen., art. 173
art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali del ricorso (il ricorso era proposto nei limiti previsti dall'articolo)
disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede adempimenti della cancelleria relativi alla custodia e alla trasmissione degli atti; la Corte ha disposto che la cancelleria li esegua
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari adottati in vista della consegna è limitato alla verifica di violazioni di legge: non è ammessa una rilettura in fatto della motivazione se questa non è formalmente assente o manifestamente apparente
- Nella fase cautelare della procedura di consegna il giudice può basarsi principalmente sulle informazioni contenute nel mandato di arresto europeo e nel SIS; non sono richiesti accertamenti istruttori approfonditi, che spettano alla fase successiva
- Dati oggettivi come mancanza di radicamento nel territorio di esecuzione, possesso di documenti esteri, arresto in scalo internazionale e legami all'estero possono legittimamente costituire elementi indiziari del pericolo di fuga
- Decorso il termine di 90 giorni, l'autorità deve valutare l'assoluta necessità della custodia e la proporzionalità rispetto alla pena residua (art. 22-bis); tuttavia, un errore formale nell'applicazione della disciplina dei termini non determina automaticamente l'annullamento della misura se la motivazione complessiva giustifica la custodia
- La proporzionalità della misura va valutata tenendo conto sia della pena residua che della durata già sofferta della custodia; se la pena estera eccede la custodia già eseguita, l'eccezione può risultare aspecifica
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali
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