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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29056/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva applicato la pena concordata ex artt. 444 e ss. c.p.p. per furto aggravato, rapina e lesioni, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e chiedendo, dopo la remissione della querela per il reato di furto (capo 1), l'annullamento della sentenza in relazione a quel reato con rideterminazione della pena per i reati residui.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo in quanto, nelle procedure di applicazione della pena concordata, l'art. 448, comma 2-bis c.p.p. limita i motivi proponibili in cassazione rendendo inammissibili i rilievi attinenti a cause di proscioglimento. Quanto al secondo motivo, per effetto del d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150 il reato di furto del capo 1 è divenuto procedibile a querela; la remissione della querela da parte della persona offesa, accettata dall'imputato, ha determinato l'estinzione del reato. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza nella parte in cui applicava l'aumento di pena in continuazione relativo a quel reato (eliminando mesi 1 e giorni 10 di reclusione e euro 67,00 di multa) e ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Regolano l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ha confermato che la sentenza in base a questa procedura è sottoposta ai limiti di impugnabilità previsti dall'art. 448 c.p.p.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma non applicata; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per incompatibilità con i limiti di impugnabilità dell'istituto del patteggiamento, senza entrare nel merito dell'applicazione della norma

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 50 L. 23/06/2017 n. 103)

    Limita i motivi di ricorso in Cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena concordata ai soli profili indicati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Per effetto di tale norma i motivi che invocano l'esistenza di cause di proscioglimento sono inammissibili

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inammissibilità dei motivi di ricorso non consentiti dalla legge; la Corte lo ha richiamato per dichiarare inammissibili i rilievi estranei ai motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis

  • d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150

    Ha modificato la procedibilità di taluni reati rendendo il furto aggravato di cui al capo 1 procedibile a querela. Ciò ha reso efficace la remissione della querela da parte della persona offesa e ha determinato l'estinzione del reato e la conseguente eliminazione del relativo segmento di pena in continuazione

Massime di principio

  • Nelle procedure di applicazione della pena concordata (patteggiamento) i motivi di ricorso per cassazione sono limitati ai profili espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; questioni diverse sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Se una norma sopravvenuta modifica la procedibilità di un reato rendendolo procedibile a querela, la remissione della querela da parte della persona offesa (accettata dall'imputato) comporta l'estinzione del reato e l'eliminazione delle conseguenze penali collegate, anche se tali effetti sono rilevabili dal calcolo della pena già operato dalla sentenza impugnata
  • Quando l'estinzione di un reato per remissione della querela incide su un aumento di pena in continuazione, la Cassazione può annullare senza rinvio la parte della sentenza che ha computato tale aumento, se l'effetto estintivo è pacifico e non richiede ulteriori accertamenti di merito
  • Prima di proporre o resistere a impugnazioni in procedimenti di patteggiamento è fondamentale verificare i limiti di impugnabilità previsti dalla legge e considerare modifiche legislative sopravvenute che possano incidere sulla procedibilità dei singoli reati

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