Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 408/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno sezione lavoro n. 221/2023 del 7.6.2023;

Giustizia amministrativa202500561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno, sezione lavoro, n. 221/2023, relativa all'assegnazione della carta elettronica docente per complessivi 2.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Livorno che aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo complessivo di 2.500 euro. La sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo. È stata chiesta anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti tutti i relativi presupposti. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Livorno entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato fin d'ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con il compito di avviare le procedure contabili necessarie all'adempimento. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza notificata ai fini dell'esecuzione forzata non sia stata eseguita dall'amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare all'amministrazione un termine per la completa ed esatta esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato di avviare le procedure contabili necessarie per dare attuazione a una pronuncia giudiziale che impone l'attribuzione di una prestazione economica o equivalente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.