Sentenza n. 408/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno sezione lavoro n. 221/2023 del 7.6.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno, sezione lavoro, n. 221/2023, relativa all'assegnazione della carta elettronica docente per complessivi 2.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Livorno che aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo complessivo di 2.500 euro. La sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo. È stata chiesta anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti tutti i relativi presupposti. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Livorno entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato fin d'ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con il compito di avviare le procedure contabili necessarie all'adempimento. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza notificata ai fini dell'esecuzione forzata non sia stata eseguita dall'amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare all'amministrazione un termine per la completa ed esatta esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato di avviare le procedure contabili necessarie per dare attuazione a una pronuncia giudiziale che impone l'attribuzione di una prestazione economica o equivalente.
Come è indicizzato
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