Cassazione Penale, Sentenza n. 19919/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 20/09/2022 della Corte d'appello di Bologna che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del Giudice di Pace di Bologna del 7/06/2016 che lo aveva condannato a €500 di multa per il delitto di lesioni personali dolose. Lamentava di non essere stato a conoscenza del processo (incolpevole mancata conoscenza), non avendo ricevuto notizia del procedimento, essendo stato dichiarato assente per notifica effettuata al difensore d'ufficio presso il quale aveva eletto domicilio; sosteneva che tale elezione di domicilio e l'attività del difensore non potevano di per sé dimostrare la volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo e richiamava la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Ismail) secondo cui il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra imputato e difensore domiciliatario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Bologna. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse dato eccessivo rilievo alla sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e ad alcuni indici (presenza stabile in Italia, rilascio di carta d'identità, indicazione di indirizzo e telefono), senza verificare se fosse stata effettivamente instaurata una relazione professionale con il difensore tale da far ritenere certa la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la rinnovazione del giudizio, con rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
Decr. Leg.vo n.150 del 2022, art. 23
Ha riformato la disciplina del processo in absentia incidendo su art. 420-bis e, per effetto, su art. 629-bis cod. proc. pen., orientando il sistema verso la necessità della effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
Decr. Leg.vo n.150 del 2022, art. 37 comma 1
Ha determinato modifiche alla disciplina dell'istituto della procedibilità in assenza, con riflessi sugli artt. 420-bis e 629-bis; la sentenza ricorda però che per i processi pendenti si applica la disciplina transitoria.
Decr. Leg.vo n.150 del 2022, art. 89 comma 1 (disciplina transitoria)
Stabilisce che per i processi pendenti alla data di entrata in vigore delle modifiche (30/12/2022) continuano ad applicarsi le disposizioni ante riforma, comprese quelle relative alla rescissione del giudicato; il caso in esame è stato valutato secondo il testo previgente.
art. 420-bis cod. proc. pen. (testo ante riforma)
"salvo quanto previsto dall'art. 420 ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo"
Individua le ipotesi in cui si può procedere in assenza; tuttavia la giurisprudenza interpreta tali elencazioni come indici e non come presunzioni assolute che escludono la necessità di verifiche sull'effettiva conoscenza o sulla volontaria sottrazione.
art. 629-bis cod. proc. pen. (testo ante riforma)
"il condannato ... 'provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo'"
Stabilisce l'onere probatorio a carico del condannato che chiede la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza; la Corte ricorda però che l'onere va valutato alla luce dei criteri ermeneutici sviluppati dalla giurisprudenza di legittimità.
SS.UU., sentenza 28/11/2019 (P.G. c. Ismail Darwish Mhame)
Principio di diritto: la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è sufficiente per dichiarare l'imputato assente; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il domiciliatario e acquisire altri elementi idonei a dimostrare la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione.
SS.UU. 17/7/2014 n.36848 (Burba) e SS.UU. 26/11/2020 n.15498 (Lovric)
Confermano che la rescissione del giudicato è un rimedio straordinario volto a rimuovere il giudicato formato in assenza quando la partecipazione dell'imputato è stata lesiva; richiedono l'accertamento dell'impossibilità di collegare la mancata comparizione a una volontaria sottrazione e implicano un onere di allegazione da parte del ricorrente.
Sentenze Corte EDU citate (Somogyi e Sejdovic)
Richiami a orientamento sovranazionale: è ammessa la celebrazione del processo in assenza solo se non risulta che l'imputato sia rimasto ignaro del procedimento o che si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza.
Massime di principio
- La mera elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio non costituisce di per sé prova dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato: il giudice deve verificare elementi aggiuntivi che attestino un rapporto professionale concreto tra imputato e difensore (contatti, comunicazioni, iniziative difensive rivolte all'informazione dell'assistito).
- L'onere probatorio per ottenere la rescissione del giudicato grava sul ricorrente: è necessario allegare fatti concreti che rendano verosimile l'incolpevole mancata conoscenza (es. prova di domicilio stabile, mancata ricezione di notifiche nonostante reperibilità, difficoltà linguistiche, mancata sottoscrizione di atti).
- Indicatori quali residenza stabile in Italia, possesso di documenti di identità italiani, numero di telefono o l'attività processuale del difensore sono elementi valutabili ma non vincolanti; vanno ponderati complessivamente e non possono sostituire l'accertamento dell'effettivo rapporto con il difensore.
- Se il ricorso risulta fondato per vizi nella valutazione della conoscenza del procedimento, la pronuncia di annullamento comporta spesso il rinvio per nuovo esame e la possibilità di retrocedere il processo alla fase di primo grado con riapertura delle facoltà difensive.
- Per procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (30/12/2022) si applicano le regole ante riforma; occorre dunque verificare la disciplina temporale applicabile al singolo caso.
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