Cassazione Civile, Ordinanza n. 25953/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto integrata una nullità del giudizio di merito per difetto originario del contraddittorio, dovuto alla mancata partecipazione della debitrice principale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Trieste, in diversa composizione, affinché provveda a integrare correttamente il contraddittorio e decida nuovamente la controversia, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (terzo pignorato)
La controversia
Nel corso di un'espropriazione presso terzi promossa da due creditori nei confronti della debitrice principale e di una società terza pignorata, quest'ultima rese dichiarazione negativa quale terzo debitor della procedura. La dichiarazione fu contestata dai creditori e il giudice dell'esecuzione accolse le contestazioni. La terza pignorata propose opposizione ex art. 617 c.p.c.; la fase di merito si concluse con il rigetto dell'opposizione da parte del Tribunale. La società terza pignorata ricorse per cassazione con due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto, perché la Corte rilevò d'ufficio una nullità processuale assorbente: il debitore principale non aveva partecipato al giudizio di opposizione, nonostante nel giudizio di opposizione esecutiva in materia di espropriazione presso terzi sussista litisconsorzio necessario tra creditore, debitore diretto e terzo pignorato.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento dell'opposizione esecutiva proposta dal terzo pignorato contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Richiamato per la decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Richiamato insieme all'art. 354 c.p.c. come base del rinvio al giudice di merito a seguito della cassazione per nullità processuale.
Richiamato insieme all'art. 383, comma 3, c.p.c. per il rinvio al giudice di primo grado/di merito in caso di nullità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione esecutiva relativo all'espropriazione presso terzi, il contraddittorio deve essere integro fin dall'origine con la partecipazione necessaria del creditore, del debitore diretto e del terzo pignorato.
- La mancata partecipazione del debitore principale al giudizio di opposizione esecutiva integra una nullità processuale rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
- Quando il giudizio di merito sia stato celebrato in assenza di un litisconsorte necessario, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito affinché provveda alla rinnovazione del contraddittorio e alla nuova decisione.
- Nei giudizi di cassazione, una nullità del contraddittorio che incida sulla regolare costituzione del rapporto processuale assorbe l'esame dei motivi di ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25776/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25777/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25782/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25787/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25790/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25795/2023 del 05/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →