Cassazione Civile, Ordinanza n. 38370/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Nel corso di un’esecuzione forzata promossa da una società creditrice nei confronti di una società debitrice, quest’ultima propose opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., che venne rigettata dal Tribunale. In appello la debitrice impugnò la decisione, ma la Corte d’appello dichiarò il gravame principale tardivo e quello incidentale della creditrice inefficace, ponendo a carico dell’appellante principale le spese di secondo grado e una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. La ricorrente per cassazione censurò solo i capi relativi alle spese e alla condanna per responsabilità aggravata, deducendo violazione dell’art. 17 c.p.c. nella determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione: sosteneva che il giudice di appello avesse applicato uno scaglione tariffario errato, corrispondente a valori ben più elevati, mentre il valore della controversia andava ricondotto allo scaglione inferiore, in ragione dell’importo del precetto, del pignoramento, delle dichiarazioni di quantità e soprattutto dell’assegnazione effettivamente disposta. La resistente contestò la censura.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso e lo ha accolto perché manifestamente fondato. Ha affermato che, nei giudizi di opposizione all’espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in base al "peso" economico della controversia: per l’opposizione all’esecuzione iniziata, occorre avere riguardo agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione, non al solo importo del titolo esecutivo. Poiché la Corte d’appello aveva invece applicato uno scaglione di valore riferito alla somma contenuta nel titolo e non al concreto valore economico dell’opposizione, la sentenza è stata cassata in relazione ai capi sulle spese del grado e sulla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
qualifica l’opposizione proposta dopo l’inizio dell’esecuzione, rispetto alla quale la determinazione del valore segue gli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione
la condanna per responsabilità aggravata, essendo espressamente commisurata alle spese di lite liquidate, resta travolta dall’errore sullo scaglione di valore applicato per la liquidazione delle spese
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché conteneva una sufficiente esposizione dei fatti rilevanti
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso indicava in modo sufficientemente specifico le ragioni di censura e le norme violate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso conteneva gli elementi necessari a supporto della censura
artt. 375 c.p.c., 376 c.p.c., 380 bis c.p.c.
la causa è stata trattata in camera di consiglio perché ritenuta manifestamente fondata
le memorie della controricorrente sono state considerate tardive nella parte in cui introducevano ulteriori argomenti
richiamato nel motivo di ricorso come norma violata nella determinazione del valore della causa ai fini delle spese
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione all’esecuzione forzata il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, non si determina automaticamente in base al solo importo del titolo esecutivo, ma secondo il concreto "peso" economico della controversia.
- Quando l’opposizione riguarda un’esecuzione già iniziata, il valore va riferito agli effetti economici che deriverebbero dall’accoglimento o dal rigetto dell’opposizione.
- Se il giudice di merito applica uno scaglione tariffario errato, la liquidazione delle spese è viziata anche se l’importo concretamente liquidato rimane entro i limiti massimi dello scaglione corretto, purché il giudice abbia fondato la liquidazione su uno scaglione diverso.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. che sia parametrata alle spese di lite segue il medesimo vizio che affligge la liquidazione delle spese stesse.
- Nella determinazione del valore in materia esecutiva occorre distinguere tra fase anteriore all’esecuzione, fase successiva e ipotesi in cui il valore del bene o gli effetti economici non siano determinabili, secondo criteri funzionali alla concreta utilità economica della lite.
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