Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48241/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 175 c.p. e vizio di motivazione relativamente al diniego del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Il ricorrente censurava la motivazione della Corte territoriale come meramente formulaica (richiamando la "non banalità" del fatto) e lamentava l'omesso esame di rilevanti elementi soggettivi favorevoli (incensuratezza, necessità di provvedere alla famiglia, condotta collaborativa al momento dell'accertamento, contesto di vita proprio e familiare) che avrebbero potuto indurre alla concessione del beneficio ex art. 175 c.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto legittimo il diniego del beneficio della non menzione motivato dalla significatività e dalla gravità del fatto (furto di energia mediante allaccio diretto alla rete Enel con mezzo fraudolento). La Corte ha richiamato il principio secondo cui la concessione del beneficio è rimessa al corretto apprezzamento discrezionale del giudice di merito e che il rifiuto deve essere semplicemente motivato richiamando gli elementi dell'art. 133 c.p., senza obbligo di un'esposizione ultra-dettagliata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624, 625 n. 2 c.p.

    Norme richiamate per la qualificazione del reato: furto aggravato commesso mediante mezzo fraudolento e sottrazione di energia elettrica mediante allaccio diretto alla rete.

  • art. 175 c.p.

    Il beneficio della non menzione è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il recupero morale e sociale del condannato; la sua concessione è discrezionale e non necessariamente consequenziale alla sospensione condizionale della pena; il diniego deve essere motivato con riferimento agli elementi di cui all'art. 133 c.p., ma senza richiesta di eccessiva dettaglio.

  • art. 133 c.p.

    Fornisce i criteri e le circostanze (tra cui la gravita' del fatto e la capacità a delinquere) che il giudice di merito deve prendere in considerazione nella valutazione per la concessione o il diniego di benefici (compresa la non menzione); la Corte ha ritenuto legittimo l'uso della gravita' del fatto come elemento decisivo.

Massime di principio

  • La concessione della non menzione nel casellario giudiziale è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; il suo diniego è impugnabile in cassazione solo se emerge un vizio logico o un'omissione manifesta nella valutazione degli elementi rilevanti.
  • La gravità o la significatività del fatto, se correttamente valorizzata dal giudice, può da sola giustificare il rifiuto della non menzione.
  • Il giudice deve indicare le ragioni del diniego richiamando gli elementi dell'art. 133 c.p., ma non è tenuto a fornire una motivazione analitica e dettagliata di ogni singolo elemento favorevole.
  • Per ottenere la non menzione è utile presentare e documentare chiaramente elementi soggettivi e di contesto (es. incensuratezza, esigenza familiare, collaborazione) affinché il giudice di merito li valuti espressamente; l'omessa considerazione di tali elementi, se provata, può costituire motivo di censura in sede di legittimità.
  • La non menzione non è automaticamente collegata alla concessione della sospensione condizionale della pena; sono valutazioni distinte benché connesse dai medesimi criteri di bilanciamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.