Cassazione Penale, Ordinanza n. 21119/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello deducendo, come unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 648-bis c.p. La censura, però, risultava sostanzialmente reiterativa di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza un'effettiva analisi critica delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Inoltre, il ricorso mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle fonti di prova, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse indeducibile perché meramente riproduttivo di censure già vagliate e respinte con argomenti corretti dal giudice di merito, oltre a tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice richiamata dal ricorrente; la Corte non ne offre una lettura sostanziale autonoma, ma rileva solo che i giudici di merito avevano già accertato l'integrazione di tutti gli elementi costitutivi del reato.
È il parametro implicito per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e confutate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio né una lettura alternativa delle fonti di prova, salvo che siano dedotti specifici travisamenti di emergenze processuali rilevanti.
- La deduzione di vizio motivazionale e violazione di legge non è sufficiente se, in concreto, il motivo mira soltanto a sollecitare un nuovo giudizio di merito sulla ricostruzione dei fatti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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