Cassazione Penale, Sentenza n. 38662/2025 del 28/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la concessione della semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la domanda ritenendo applicabile la disciplina di cui all'art. 4-bis ord. pen. (essendo in corso l'espiazione di una pena ergastolare per omicidio commesso l'11/07/1991, e non essendo in esecuzione reato di associazione mafiosa) e ha ritenuto sussistente il rischio di attuali contatti con organizzazioni criminali; tale valutazione si fondava su precedenti permessi premio (con reati commessi nel dicembre 2012 durante un permesso), su legami familiari con soggetti ritenuti attivi nella criminalità organizzata (fratellastro Daniele, fratello Bruno, figlio Mirko) e sulla circostanza che tali rapporti siano esistiti fino al 2012. La difesa ha impugnato sostenendo errata applicazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando gli elementi positivi del trattamento (anche un encomio per aver soccorso un assistente di polizia penitenziaria), la distanza temporale del fatto del 2012 e l'assenza di prova di contesti mafiosi in quell'episodio; inoltre la condanna per associazione mafiosa sarebbe stata oggetto di revisione. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso perché il Tribunale non ha svolto un'argomentazione coerente e congrua rispetto ai parametri normativi rilevanti: ha dato peso prevalente a fatti del 2012 nonostante la relazione trattamentale attestasse una significativa rielaborazione e non ha specificato indicatori concreti che dimostrino contatti attuali del ricorrente con la criminalità organizzata, limitandosi a richiamare fatti e legami di altri soggetti.
La decisione
La Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata, nella parte relativa al rigetto della richiesta di semilibertà, e ha disposto il rinvio del procedimento al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo esame. La decisione si fonda sulla carenza motivazionale del provvedimento impugnato, con obbligo per il giudice di merito di valutare nuovamente, in modo esplicitato e coerente, sia i progressi trattamentali ai sensi dell'art. 50 comma 4 ord. pen. sia l'eventuale ostatività prevista dall'art. 4-bis ord. pen., motivando specificamente eventuali deduzioni circa contatti attuali con organizzazioni mafiose.
Norme richiamate
La norma disciplina condizioni ostative per l'applicazione di misure alternative o benefici in presenza di rapporti con organizzazioni mafiose o terroristiche. La Corte evidenzia che l'eventuale ostatività va dimostrata con indicatori concreti e non può fondarsi su mere affermazioni o su legami familiari e fatti riferiti a terzi senza specificazione della loro incidenza sul comportamento attuale del detenuto.
Riguarda la valutazione dei progressi compiuti nel percorso trattamentale ai fini della concessione di misure alternative. La valutazione negativa del Tribunale non può basarsi unicamente su condotte remote se sussistono relazioni trattamentali che attestano una seria e critica rielaborazione; il giudice deve motivare comparando il comportamento passato con i progressi successivi.
Massime di principio
- Per negare la semilibertà il giudice deve motivare esplicitamente e in modo coerente sia sui progressi trattamentali (art. 50 co. 4) sia sull'eventuale ostatività ex art. 4-bis; non è sufficiente richiamare generiche circostanze.
- Eventi negativi molto remoti possono essere considerati, ma il loro peso deve essere valutato alla luce delle evidenze di rielaborazione e del comportamento successivo; una relazione trattamentale positiva richiede argomentazione stringente per essere neutralizzata.
- I legami di parentela con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata non costituiscono automaticamente prova di contatti attuali: occorrono indicatori specifici e attuali di collegamento o condivisione di scelte criminose.
- Non è ammissibile fondare la valutazione ostativa su fatti riferiti a terzi senza spiegare il nesso concreto e attuale tra quei fatti e il detenuto; il giudice deve indicare quali elementi materiali giustificano la persistenza di rapporti pericolosi.
- In caso di carenza motivazionale il provvedimento è annullabile e il giudice di rinvio è tenuto a riesaminare la richiesta fornendo valutazioni puntuali e comparate degli elementi a favore e contro la concessione della misura.
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