Cassazione Penale, Ordinanza n. 20793/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 642 c.p. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione, lamentando manifesta illogicità e contraddittorietà della decisione sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di una diversa valutazione dell'attendibilità delle fonti di prova. La Corte ha ritenuto tale censura inammissibile perché mirava a sovrapporre una nuova lettura del materiale probatorio a quella dei giudici di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Il secondo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, ma è stato ritenuto privo di specificità poiché riproponeva in modo pedissequo doglianze già dedotte in appello e già disattese con argomentazioni congrue e conformi nei due gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era volto a ottenere una rivalutazione del merito e dell'attendibilità delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e coerente la responsabilità, valorizzando la piena attendibilità delle dichiarazioni testimoniali del proprietario e del conducente del veicolo asseritamente danneggiante e gli accertamenti degli investigatori incaricati dalla compagnia assicuratrice, dai quali emergeva che il sinistro oggetto di imputazione non si era mai verificato. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e reiterativo delle censure di appello. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha invece escluso la liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile in sede di legittimità, perché questa non aveva svolto un contributo difensivo specifico limitandosi a chiedere l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
È il reato per il quale era stata affermata la responsabilità dell'imputato nei gradi di merito; la Corte non ne ridefinisce gli elementi costitutivi, ma conferma la tenuta della decisione di condanna sulla base della valutazione delle prove e dell'elemento soggettivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, chieda una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già operata nei precedenti gradi né misurare la motivazione della sentenza impugnata confrontandola con modelli argomentativi esterni.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello senza una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- La piena attendibilità delle fonti di prova e gli accertamenti convergenti possono sorreggere il giudizio di responsabilità, quando il giudice di merito dia conto in modo coerente delle ragioni della propria conclusione.
- La parte civile non ha diritto alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione se non svolge un effettivo e specifico contributo difensivo sulle questioni devolute, limitandosi a chiedere la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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