Cassazione Penale, Sentenza n. 17130/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su più censure: 1) carenza dell'elemento oggettivo del reato (sostiene che non c'era contabilità da occultare e che non risultano provate le fatture contestate); 2) mancanza del dolo specifico (la Corte d'appello avrebbe dedotto il dolo in modo insufficiente); 3) omissione di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022; 4) errata applicazione della recidiva e conseguente incremento di pena ingiustificato; 5) errato computo della prescrizione in relazione alla natura istantanea o permanente del reato (distruzione vs occultamento); 6) errata determinazione della pena per non corretta considerazione del minimo edittale storico; 7) diniego delle circostanze attenuanti generiche basato su formula di stile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutti i suoi motivi. In particolare ha ritenuto che i questioni sollevate impongono, in larga parte, una diversa valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità e ha rilevato la mancata tempestiva contestazione di alcuni profili. Ha confermato implicitamente l'esito del gravame (la Corte d'appello di Venezia aveva già parzialmente riformato il primo grado: non doversi procedere per il reato sub A) per prescrizione e rideterminazione della pena per il capo B) in anni 1 e mesi 6), ha respinto le doglianze sulla motivazione riguardo a dolo e occultamento/distruzione, ha escluso l'applicabilità ex novo in sede di cassazione dell'art.131-bis per motivo nuovo, ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva e del calcolo della prescrizione (accertamento fiscale al 27/02/2013), e ha confermato il diniego delle attenuanti generiche. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
Norma richiamata come parte della contestazione originaria (reati fiscali riferiti agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili)
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10
Norma sostanziale contestata: disciplina il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili o documenti obbligatori; la sentenza chiarisce che la fattispecie può consistere nella distruzione (reato istantaneo) o nell'occultamento (reato permanente), con diverse implicazioni sul momento consumativo e sulla decorrenza della prescrizione
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12
Richiamato in riferimento alle pene accessorie eventualmente applicate e ridotte dalla Corte d'appello
Causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di Cassazione ricorda che la possibilità di valorizzare anche i comportamenti successivi al fatto esiste (orientamento Sezioni Unite), ma l'istanza deve essere tempestivamente proposta nelle fasi di merito e non può essere introdotta tardivamente in cassazione come motivo nuovo
d.lgs. n. 150/2022, art. 1, comma 1, n. 1
Riforma richiamata dalla difesa come ragione per estendere la valutazione della particolare tenuità anche a comportamenti successivi; la Corte osserva che l'eventuale domanda doveva essere formulata in grado di merito
Giurisprudenza (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi)
Precedente delle Sezioni Unite secondo cui tra gli indicatori per la particolare tenuità può rientrare la rilevanza dei comportamenti successivi; citato dalla difesa ma la Corte sottolinea l'indisponibilità a introdurre il tema in cassazione se non sollevato prima
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentito ottenere la riconsiderazione dei fatti quando la censura si traduce in mera diversa lettura delle risultanze probatorie; le critiche che richiedono nuova valutazione probatoria sono inammissibili.
- Per il reato previsto dall'art.10 d.lgs. n.74 è fondamentale distinguere tra distruzione (reato istantaneo) e occultamento (reato permanente): la decorrenza del termine di prescrizione dipende dalla qualificazione della condotta e, se l'accertamento fiscale individua un occultamento, la prescrizione decorre dalla data dell'accertamento.
- Se si intende invocare l'applicazione dell'art.131-bis c.p. (tenuità), la richiesta e gli elementi probatori rilevanti, compresi i comportamenti successivi, devono essere posti e sviluppati nelle fasi di merito; introdurre tale istanza per la prima volta in cassazione è normalmente inammissibile.
- La prova dell'esistenza, dell'emissione o della soppressione di documenti fiscali richiede elementi concreti e indagini svolte in dibattimento: l'accertamento degli organi di polizia giudiziaria e delle verifiche presso i terzi possono legittimare la deduzione dell'emissione e della soppressione, purché adeguatamente motivate.
- La recidiva si valuta con riferimento alla data di consumazione rilevata (es.: data del p.v.c. o dell'accertamento) e alla irrevocabilità delle precedenti condanne; la giurisprudenza consente di ritenere la recidiva se la nuova condotta è successiva all'irrevocabilità della precedente.
- La mancata o tardiva deduzione in appello di specifiche questioni probatorie (es. prova della distruzione vs. occultamento) rende inammissibile sollevare quelle stesse questioni per la prima volta in cassazione.
- Sulle circostanze attenuanti generiche il giudice deve motivare concretamente la valutazione della meritevolezza; tuttavia, il rifiuto motivato con riferimento all'assenza di elementi valorizzabili non è automaticamente viziato da "clausola di stile" se sorretto da ragioni specifiche.
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