Cassazione Penale, Sentenza n. 14699/2022 del 14/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che, riformando il Tribunale di Trani, aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati anteriori al 15/1/2011 e aveva pronunciato declaratoria estintiva anche per i residui reati. Il ricorso deduceva: violazione del diritto al contraddittorio e delle garanzie difensive per essere stata pronunciata una sentenza "predibattimentale" di proscioglimento in appello senza fissazione e comunicazione dell'udienza; omessa motivazione circa la responsabilità dell'imputato e mancata trattazione dei motivi di gravame; omissione di valutazione delle deduzioni difensive (inesistenza del reato, estraneità dell'imputato, difetto della condizione di procedibilità per la truffa in quanto l'unico danneggiato sarebbe la banca, mancata acquisizione del corpo di reato, mancata individuazione dell'autore del falso e del presentatore dei titoli, esiti della consulenza grafologica). Inoltre il difensore ha poi depositato motivi nuovi sostenendo la qualificazione della sentenza d'appello come atto abnorme e richiamando l'ordinanza n. 32262/2020 per sollecitare un nuovo intervento delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite (sent. Iannelli, n.28954/2017) secondo cui la causa estintiva (prescrizione) può prevalere sulla nullità assoluta derivante dalla violazione del contraddittorio salvo che l'accertamento della causa estintiva richieda specifici accertamenti di merito. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non ha fornito elementi tali da permettere alla Cassazione di accertare "ictu oculi" l'innocenza o l'insussistenza del reato emergente dagli atti, né è emersa rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato; i motivi difensivi relativi alla procedibilità e alle questioni probatorie non hanno prodotto elementi incontrovertibili tali da scardinare la decisione di merito. Anche il motivo nuovo è stato ritenuto privo di pregio. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Costituzione, art. 24
richiamata in relazione alle garanzie della difesa e del diritto di azione, come parte della censura per violazione del contraddittorio
Costituzione, art. 111 comma 2
richiamata con riferimento al diritto al giusto processo e al contraddittorio nelle fasi decisionali
Codice di procedura penale, art. 178 comma 1 lett. b) e c)
norme sulla nullità della sentenza per violazione del diritto al contraddittorio; la Corte ha valutato la rilevanza di tali nullità alla luce della prevalenza della causa estintiva
Codice di procedura penale, art. 179 comma 1
riferimento alle conseguenze delle nullità; la Corte ha valutato la compatibilità della pronuncia estintiva con le nullità dedotte
Codice di procedura penale, art. 129 comma 2
norma che disciplina le formule di proscioglimento di merito; la Cassazione può adottare formule di merito quando l'evidenza dell'innocenza risulta dagli atti
Codice di procedura penale, art. 469
richiamata nella discussione sulla impossibilità di utilizzare la sentenza predibattimentale di proscioglimento in appello
Codice di procedura penale, artt. 598, 599 e 601
richiamati per sostenere che il rito d'appello non rinvia esplicitamente alla disciplina del giudizio predibattimentale di proscioglimento
Codice di procedura penale, art. 546 lett. e) e art. 192
richiamati dal ricorrente in relazione agli oneri motivazionali e alla valutazione delle deduzioni di parte; la Corte ha ritenuto i rilievi non idonei a dimostrare l'innocenza "ictu oculi"
Codice di procedura penale, art. 616
applicato per la condanna alle spese e al pagamento di una somma a titolo di ammenda per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La pronuncia d'appello che, "de plano", dichiara il proscioglimento per intervenuta prescrizione senza svolgere il contraddittorio può essere affetta da nullità per violazione del diritto di difesa; tuttavia in Cassazione la causa estintiva può prevalere su tale nullità se l'accertamento non richiede ulteriori valutazioni di merito
- Per ottenere in Cassazione una formula di proscioglimento di merito (art.129 c.p.p.) il ricorrente deve indicare negli atti e nei motivi elementi tali da dimostrare in modo evidente e incontestabile, dagli atti di causa, l'innocenza o l'inesistenza del fatto; mere critiche alla motivazione o richieste di ulteriori acquisizioni probatorie non sono sufficienti
- Se l'imputato intende perseguire l'annullamento con proscioglimento e non solo l'impugnazione della prescrizione, è strategico dichiarare espressamente la rinuncia alla prescrizione in modo da conservare l'interesse all'impugnazione; in mancanza la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile per carenza d'interesse
- Le eccezioni processuali rilevanti (es. violazione del contraddittorio) prevalgono se la loro rimozione richiede l'esame di questioni di merito che impediscono di applicare immediatamente una causa estintiva; viceversa, se la prescrizione è applicabile senza nuovi accertamenti, la causa estintiva può chiudere il processo anche in presenza di vizi formali
- In impugnazione è fondamentale indicare chiaramente, con riferimenti agli atti, le prove o circostanze che rendono "evidente" l'innocenza; allegazioni generiche su procedibilità o su valutazioni peritali difficilmente consentono alla Cassazione di pronunciarsi sul merito
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