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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2617/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la conferma della condanna nei confronti di Palmese per ricettazione, truffa e falso, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare si censurava che la Corte territoriale aveva fondato la condanna prevalentemente su intercettazioni telefoniche senza indicare i passaggi probatori specifici che provassero il concorso e la condotta di Palmese, pur avendo assolto il titolare della farmacia Celentano, con il quale Palmese aveva rapporti di lavoro. Si lamentava inoltre la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante prevista dall'art. 648, quarto comma, nonché l'assenza di motivazione sul diniego della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 163 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, annullando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno ritenuto la motivazione della Corte territoriale carente e contraddittoria: non è ammissibile confermare la condanna di Palmese limitandosi a rinviare alle argomentazioni del primo grado quando la Corte d'appello ha invece stravolto la ricostruzione accusatoria assolvendone i coimputati. La Cassazione ha sottolineato l'obbligo di rivalutare il compendio probatorio alla luce delle assoluzioni intervenute e di motivare in modo congruo e non apparente la responsabilità addebitata a Palmese. Per tali ragioni la sentenza è annullata con rinvio; le altre censure sono state ritenute superflue e non esaminate.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen., quarto comma

    La Corte territoriale ha negato l'attenuante prevista dal quarto comma ritenendo la presenza dell'imputato in contesti criminali di una certa rilevanza, indipendentemente dal valore economico dei singoli farmaci; la Cassazione non ha deciso nel merito ma ha richiamato la necessità di motivazione adeguata se si intende negare tale attenuante.

  • art. 163 cod. pen.

    La negazione della sospensione condizionale della pena è stata motivata dalla Corte d'appello richiamando il diniego delle attenuanti generiche; la Cassazione ha rilevato che per negare la sospensione occorre specificare elementi concreti che giustifichino la non meritevolezza del beneficio.

  • Principio giurisprudenziale della motivazione adeguata e della valutazione complessiva del compendio probatorio

    La Corte di Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, quando la Corte d'appello modifica la ricostruzione dei fatti e assolve coimputati, non può limitarsi a rinviare agli esiti del primo grado in ordine ad altri imputati: deve effettuare una rivalutazione motivata e autonoma delle prove concernenti il singolo imputato.

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello assolve uno o più coimputati cambiando la ricostruzione dei fatti, essa è tenuta a riesaminare e motivare specificamente la posizione dei rimanenti imputati, non potendosi limitare a richiamare la motivazione del primo grado.
  • La prova basata su intercettazioni richiede che il giudice indichi i passaggi logici e le conversazioni concrete che supportano la responsabilità dell'imputato; affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e delle attenuanti speciali (es. art. 648, comma 4) deve essere espresso con motivazione puntuale e non apparente, indicando elementi concreti che giustifichino la misura negativa.
  • Per la negazione della sospensione condizionale della pena (art. 163) il giudice deve motivare specificamente perché il beneficiario non sia meritevole del beneficio, richiamando elementi concreti di pericolosità o di contesto.
  • In presenza di un rapporto di lavoro tra imputato e assolto, il giudice deve spiegare in che modo il dipendente abbia partecipato autonomamente all'illecito e quale vantaggio o consapevolezza lo leghi all'azione criminosa, soprattutto se il titolare della struttura è stato assolto.

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