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Ordinanza

Ordinanza n. 2662/2026 - Napoli, Sezione 3

PER L'ESATTA OTTEMPERANZA alla Sentenza n. 2298/2024 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli - sez. Lavoro, pubblicata il 10/06/2024 all'esito del giudizio RG n. 2306/2022.

Giustizia amministrativa202504982

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Sezione Lavoro, della quale è stata chiesta l'esatta ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata il 10 giugno 2024. Il ricorso è stato notificato direttamente a un indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell'Istruzione e del Merito, anziché all'indirizzo PEC dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato territorialmente competente, cui spetta il patrocinio obbligatorio delle amministrazioni statali. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha qualificato la notificazione effettuata presso l'indirizzo PEC del Ministero, e non presso quello dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato registrato nel Reginde, come nulla e non inesistente. La nullità può essere sanata mediante costituzione dell'amministrazione rappresentata dalla difesa erariale oppure, in mancanza di costituzione, mediante rinnovazione della notificazione. Poiché il Ministero non si è costituito, il TAR ha assegnato alla ricorrente il termine perentorio del 27 maggio 2026 per rinnovare la notifica all'indirizzo PEC dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato registrato nel Reginde, avvertendo che, in caso di mancata o tardiva rinnovazione, si procederà ai sensi dell'art. 35 c.p.a. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 5 novembre 2026.

Norme richiamate

  • r.d. 1611/1933

    Il patrocinio delle amministrazioni statali è obbligatoriamente affidato all'Avvocatura dello Stato; la notificazione del ricorso deve quindi essere effettuata nei confronti della difesa erariale territorialmente competente.

  • art. 44, commi 3 e 4, c.p.a.

    La notificazione nulla, in assenza di costituzione dell'amministrazione intimata, deve essere rinnovata entro il termine perentorio fissato dal giudice. La rinnovazione non è subordinata alla verifica che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021.

  • art. 35 c.p.a.

    La mancata o tardiva rinnovazione della notificazione entro il termine assegnato comporta l'adozione dei provvedimenti processuali previsti dalla norma.

  • art. 99 c.p.a.

Massime di principio

  • La notificazione di un ricorso diretto contro un'amministrazione statale effettuata presso un indirizzo PEC dell'amministrazione anziché presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato competente è nulla, ma non inesistente, quando l'atto sia comunque pervenuto a una struttura riconducibile all'amministrazione destinataria.
  • Se l'amministrazione statale intimata non si costituisce, la nullità della notificazione può essere sanata mediante rinnovazione disposta dal giudice nei confronti dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente, entro un termine perentorio ai sensi dell'art. 44, commi 3 e 4, c.p.a.
  • La rinnovazione della notificazione prevista dall'art. 44, comma 4, c.p.a. non richiede che il giudice accerti la non imputabilità al notificante della causa che ha determinato l'esito negativo della notificazione, poiché tale condizione è stata espunta dalla norma dalla Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

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