Cassazione Civile, Ordinanza n. 20133/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso bonario di pagamento per euro 6.058,00 emesso in relazione a più verbali di accertamento di violazioni, che la destinataria assumeva di non aver mai ricevuto. Nel giudizio di merito erano intervenuti anche gli enti impositori, i quali avevano prodotto fotocopie dei verbali notificati; la destinataria aveva disconosciuto la conformità delle copie agli originali. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione, ma in appello il Tribunale di Roma ha dichiarato cessata la materia del contendere per alcune cartelle annullate d’ufficio, ha rigettato l’opposizione per una cartella da euro 176,37 relativa ad ATAC S.p.A., ha accolto l’opposizione per un’altra cartella da euro 319,48, e ha comunque condannato l’opponente alle spese di entrambi i gradi. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. per asserita lesione del giudicato interno: secondo la ricorrente il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provata la notifica dei verbali nonostante la statuizione di primo grado che avrebbe reso inutilizzabili le copie disconosciute, statuizione non impugnata; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e insufficiente esposizione del fatto processuale ex art. 366 c.p.c. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per essere stata condannata integralmente alle spese nonostante il parziale accoglimento delle domande; la censura è stata ritenuta fondata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per violazione dell’art. 366 c.p.c., perché il ricorso non riportava compiutamente la statuizione di primo grado, il contenuto dell’appello e le difese della controparte, elementi necessari per verificare l’asserita formazione del giudicato interno. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la ricorrente non era soccombente in modo integrale poiché in appello alcune posizioni erano state definite con cessazione della materia del contendere e una domanda era stata accolta, sicché la condanna totale alle spese di entrambi i gradi era erronea. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese e la causa è stata rinviata al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la ricorrente lo invoca per denunciare violazioni di legge relative al giudicato interno e alla regolazione delle spese
il ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico e completo i fatti processuali e i passaggi rilevanti per consentire il controllo sulla censura; la sua violazione comporta inammissibilità
richiamato come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sul rispetto del giudicato interno
richiamato come norma sul giudicato formale/sostanziale che la ricorrente assume violato
la soccombenza va valutata in relazione all’esito effettivo della lite; la condanna alle spese non può gravare integralmente su chi abbia ottenuto un accoglimento anche solo parziale
la regolazione delle spese deve tener conto della reciproca o parziale soccombenza risultante dalla decisione
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che deduce la violazione del giudicato interno, la parte deve indicare con precisione il contenuto della statuizione asseritamente coperta da giudicato, l’oggetto dell’impugnazione e le difese delle controparti, poiché una descrizione lacunosa dei fatti processuali rende la censura inammissibile.
- La contestazione della decisione sulle spese è fondata quando il giudice di merito abbia addossato integralmente le spese a una parte che, in realtà, non è risultata totalmente soccombente, avendo ottenuto un accoglimento anche parziale o una cessazione della materia del contendere per alcune domande.
- In presenza di una controversia relativa a più crediti o a distinti rapporti processuali, la soccombenza e la conseguente regolazione delle spese devono essere valutate separatamente in relazione all’esito di ciascun rapporto o domanda.
- Il disconoscimento delle copie documentali non può essere valorizzato in cassazione senza una puntuale ricostruzione del contenuto degli atti e delle statuizioni dei gradi di merito che si assumono pretermessi o non impugnati.
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