Cassazione Penale, Sentenza n. 42331/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza di assoluzione sostenendo, con primo motivo, la violazione di norme processuali a pena di nullità (artt. 426 e 604 c.p.p.), perchè il G.u.p. nel dispositivo della sentenza di primo grado non aveva pronunciato alcuna statuizione in relazione al capo 2) di appropriazione indebita aggravata (omessa pronuncia sul capo d'imputazione), mentre la Corte d'appello aveva equivocato ritenendo trattarsi di mera carenza di motivazione. Con il secondo motivo la parte civile contestava la valutazione probatoria e la motivazione con riferimento all'esclusione del concorso del de cuius Terreno Alessandro nella condotta di appropriazione indebita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: è emersa l'omessa pronuncia sul capo di imputazione relativo all'appropriazione indebita (capo 2), vizio che integra nullità rilevabile d'ufficio e determina l'esistenza di una sentenza inesistente in quel segmento. La Corte ha annullato la sentenza di primo e di secondo grado limitatamente agli effetti civili connessi all'omessa pronuncia su tale capo e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice civile competente in grado d'appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p. per nuovo giudizio (essendo la pronuncia penale definitiva in assenza di impugnazione da parte del P.M.). Il secondo motivo è stato assorbito dalla fondatezza del primo.
Norme richiamate
Richiamato dalla parte civile come norma rilevante per vizio processuale; la sentenza non si è fondata esclusivamente su questa norma ma il vizio denunciato è stato valutato alla luce del principio più generale dell'omessa pronuncia dispositiva
La Corte ha ricordato che la carenza di motivazione non rientra tra i casi di nullità espressamente previsti dall'art. 604 e che, pertanto, il giudice d'appello può sanare una sentenza carente di motivazione; tuttavia tale principio non si applica all'omessa pronuncia sul capo d'imputazione, che costituisce una diversa e più grave ipotesi di nullità
art. 545, comma 3, cod. proc. pen.
art. 545, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che la mancata statuizione decisoria su un capo di imputazione integra nullità assoluta e può determinare l'inesistenza della sentenza nella parte interessata
Applicato per disporre la trasmissione degli atti al giudice civile competente in grado d'appello per il nuovo giudizio sugli effetti civili, quando la pronuncia penale è divenuta definitiva
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sul dispositivo riguardante uno specifico capo di imputazione costituisce una nullità assoluta e può essere rilevata d'ufficio; in tali casi la sentenza è inesistente nella parte interessata
- La carenza di motivazione è sanabile dal giudice d'appello (non sempre integra nullità), ma l'omessa statuizione su un capo non è sanabile allo stesso modo e richiede annullamento limitato ai capi interessati
- Se l'annullamento riguarda solo gli effetti civili e la parte penale è divenuta definitiva (ad es. per mancato gravame da parte del P.M.), gli atti devono essere trasmessi al giudice civile competente per un nuovo giudizio sugli aspetti civili
- Il giudice d'appello, se il gravame ha ad oggetto l'omessa pronuncia su specifici capi, deve dichiarare la nullità limitatamente a quei capi e decidere nel merito sugli altri capi che siano stati correttamente pronunciati
- Le parti (pubblica accusa e parte civile) devono specificare con chiarezza nelle impugnazioni se contestano la motivazione ovvero l'omessa pronuncia, poiché la qualificazione del vizio determina conseguenze radicalmente differenti
- Le nullità di omessa pronuncia sono rilevabili anche in sede di legittimità e comportano spesso la necessità di rinnovare la trattazione degli effetti civili dinanzi al giudice civile competente
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