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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02549/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità per la violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione. L'unico motivo dedotto chiedeva, in sostanza, una nuova valutazione delle prove e degli indizi posti a base della decisione di merito, mirando a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale operata dai giudici di primo e secondo grado. La Corte rileva che tale censura è estranea al giudizio di legittimità, perché sollecita una rivalutazione del compendio probatorio e non denuncia un vizio logico o giuridico della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse diretto a ottenere una rivalutazione delle evidenze probatorie, operazione non consentita in sede di legittimità, poiché il controllo della Cassazione può investire solo la coerenza logica e la correttezza giuridica della motivazione, non la ponderazione del materiale indiziario riservata al giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; non determinabile.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per chiedere una nuova valutazione delle prove; il sindacato di legittimità resta limitato al controllo della motivazione sotto il profilo logico e giuridico.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito dedurre come motivo di ricorso una mera richiesta di rivalutazione delle prove o degli indizi già apprezzati dal giudice di merito.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione non può trasformarsi in un terzo giudizio di merito: esso si limita a verificare la coerenza logica e la correttezza giuridica della struttura argomentativa.
  • Quando il motivo di ricorso si risolve nella contestazione del peso attribuito al materiale probatorio, senza evidenziare un effettivo vizio di legittimità, il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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