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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19756/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza mirasse solo a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 17/04/2025, ha riqualificato il fatto originariamente contestato come ricettazione in furto e ha confermato la pena irrogata in primo grado. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, chiedendo sostanzialmente una nuova e diretta valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione di merito, né una diversa ricostruzione del fatto più favorevole al ricorrente.
  • Non costituisce vizio deducibile in cassazione la mera prospettazione di una diversa valutazione delle prove, quando la censura si risolva nella richiesta di un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
  • I motivi di ricorso possono investire la motivazione solo nei limiti della sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti decisivi; sono invece inammissibili le doglianze che contestano soltanto la persuasività, l'adeguatezza o il peso attribuito alle singole prove.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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