Cassazione Penale, Sentenza n. 22082/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ha impugnato la sentenza d'appello che aveva riconosciuto la responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 per reati ambientali (art. 256 d.lgs. 152/2006) e aveva inflitto una sanzione pecuniaria di 75 quote da €300 ciascuna. I motivi di ricorso erano: 1) inesistenza o diversa qualificazione dei reati presupposto (anche al ricorso dell'art. 256 comma 4), con richiamo all'Autorizzazione Unica Ambientale 2016 e alla precedente comunicazione di inizio attività del 2004; 2) insufficienza dell'interesse/vantaggio a carico dell'ente (società unipersonale) e assenza di autonomia soggettiva rispetto all'amministratore unico; 3) eccessività della pena perché, secondo l'art. 11 comma 3 d.lgs. 231/01, l'importo della quota doveva essere €103 e non €300.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non ha adeguatamente contrastato la motivazione della Corte territoriale, ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo (confermando che la società, pur unipersonale, mostrava autonomia organizzativa, interessi distinti e che era ravvisabile un vantaggio/risparmio collegato all'illecito) e ha invece accolto il terzo motivo: la Corte ha rilevato l'illegittimità della determinazione di €300 per quota quando, ai sensi dell'art. 11 comma 3 d.lgs. 231/01, nelle ipotesi dell'art. 12 comma 1 il valore della quota deve essere €103. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti della società e ha proceduto a rideterminare la pena (riduzione dell'importo delle quote a €103), disponendo l'annullamento parziale dell'irrogazione pecuniaria.
Norme richiamate
La disciplina della responsabilità amministrativa degli enti è applicabile anche alle società unipersonali quando è dimostrabile un interesse o vantaggio distinto a favore dell'ente; nelle piccole imprese alcuni compiti possono essere svolti dall'organo dirigente (art. 6 comma 4), ma l'autonomia organizzativa e la presenza di patrimonio/dipendenti possono giustificare l'applicazione della norma.
d.lgs. 152/2006 (art. 256 e art. 12)
L'art. 256 comma 1 contempla reati ambientali più gravi; l'art. 256 comma 4 può prevedere una diversa qualificazione in ipotesi meno gravi/depenalizzate. La Corte territoriale ha ritenuto integrati i reati presupposto per la responsabilità 231 a seguito dell'inefficacia dell'AUA e delle violazioni accertate sulle operazioni di gestione rifiuti.
art. 11 comma 3 d.lgs. 231/2001
"nei casi previsti dall'art. 12 comma 1, l'importo della quota è sempre di C 103"
Quando ricorre la fattispecie di cui all'art. 12 comma 1 (in particolare lett. b), la legge impone il valore unitario della quota pari a €103; la Corte di cassazione ha annullato la determinazione maggiorata (€300) operata dalla Corte d'appello e ha rideterminato la sanzione conformemente a tale parametro.
Richiede l'esistenza di un interesse o vantaggio per l'ente; la Corte ha ritenuto che il risparmio di spesa dichiarato e la prova indiziaria erano sufficienti a dimostrare l'esistenza del vantaggio anche in assenza di disponibilità in contanti corrispondente nei conti sociali.
art. 6 comma 4 d.lgs. 231/2001
Consente che, per enti di piccole dimensioni, alcune funzioni siano svolte direttamente dall'organo dirigente; tuttavia la mera unipersonalità non esclude automaticamente l'applicazione della responsabilità dell'ente se emergono elementi di autonomia e interesse aziendale distinto.
Riguarda l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA); la decisione valorizza che un'AUA può restare inefficace fino al completamento di opere previste, con conseguenze sulla liceità dell'esercizio operativo e sulla possibile sussistenza dei reati presupposto.
D.M. 05/02/1998
Disciplinava la procedura semplificata per alcune attività di recupero rifiuti; la Corte ha valutato la corrispondenza tra i rifiuti effettivamente trattati e quelli consentiti dalla procedura semplificata/permessi, rilevando divergenze che hanno inciso sulla qualificazione della condotta.
Massime di principio
- Per impugnare la responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/01 è necessario confrontare e confutare punto per punto la motivazione del giudice di merito: insinuazioni generiche o richiamo parziale di documenti possono essere dichiarati inammissibili.
- La semplice unipersonalità della società non esclude automaticamente la applicabilità del d.lgs. 231/01: occorre dimostrare l'assenza di autonomia organizzativa, patrimoniale e di interessi distinti; fattori come numero di dipendenti, patrimonio e organizzazione possono far ritenere l'ente autonomo rispetto all'amministratore.
- L'esistenza di un 'vantaggio' per l'ente può essere desunta anche in via indiziaria (es. risparmi di spesa dichiarati, minori costi operativi) e non richiede che l'importo contestato si trovi materialmente nei conti correnti dell'impresa.
- Se l'Autorizzazione Unica Ambientale è inefficace per mancata esecuzione di opere previste o per non conformità tra attività autorizzata e attività effettivamente svolta, le condotte possono ricadere nello spettro dei reati ambientali previsti dal d.lgs. 152/2006.
- L'art. 256/4 d.lgs. 152/2006 può comportare una diversa qualificazione dell'illecito (meno grave) ma la parte che allega la conversione deve confrontarsi con la motivazione che ha accertato concrete violazioni tecniche e operative.
- In caso di vizio di determinazione della sanzione pecuniaria (es. errato importo della quota), la Corte di Cassazione può intervenire rideterminando la pena quando la norma applicabile (es. art. 11 comma 3) stabilisce un parametro obbligatorio.
- Nelle impugnazioni è strategico fornire una comparazione esaustiva delle deposizioni e dei documenti (es. verbali stenotipici, AUA, comunicazioni di inizio attività) e contrastare esplicitamente i rilievi che il giudice di merito ha ritenuto decisivi.
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