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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47757/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore del ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina aggravata sostenendo che la decisione si fondava sull'attendibilità intrinseca della persona offesa e sulla ricognizione personale resa in dibattimento, senza riscontri esterni. Si deduceva contrasto nella identificazione: la persona offesa aveva riconosciuto in fotografia il coimputato ("con somiglianza del 90%"), poi in dibattimento aveva fornito riconoscimento non univoco del coimputato, e quindi si sarebbe creato un ragionevole dubbio sulla certezza del riconoscimento di Dubois. Venivano altresì eccepite carenze e manifesta illogicità della motivazione sulla dinamica del fatto e sulla qualificazione giuridica (rapina impropria vs rapina aggravata), poiché dalle dichiarazioni della persona offesa risultava dubbio che uno dei due imputati avesse realmente un'arma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità non possa sostituirsi al giudizio di merito nella valutazione della prova, salvo che emergano vizi di illogicità nella motivazione. Nel caso di specie non sono stati riscontrati vizi manifesti: la Corte d'appello aveva motivato che la persona offesa aveva riconosciuto Dubois in fotografia e lo aveva indicato con "assoluta certezza" in dibattimento; inoltre la testimonianza riferiva che uno dei due rapinatori la minacciò brandendo un oggetto e dicendo "io ti sparo", circostanza ritenuta verosimile come pistola. Conseguentemente il ricorso, sostanzialmente proteso a una rivalutazione del materiale probatorio, è inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento ... e al pagamento a favore della Cassa delle ammende

    Consente la condanna della parte privata che propone ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; applicata qui per sanzionare l'inammissibilità del ricorso del convenuto.

  • Giurisprudenza sulla limitazione del sindacato di legittimità (Cass. Sez. 6 n. 47204/2015, Sez. 6 n. 25255/2012, Sez. 1 n. 23568/2016)

    "sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti"

    Principio che la Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione di merito sulla attendibilità e sul peso della prova, salvo che la motivazione del giudice del merito sia viziata da manifesta illogicità o violi regole di diritto.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammissibili censure dirette a ottenere una rinnovata valutazione del materiale probatorio o della credibilità delle fonti di prova, a meno che non emergano vizi di illogicità o contraddittorietà nella motivazione del giudice del merito.
  • Il riconoscimento operato dalla persona offesa (fotografia + identificazione in dibattimento) può essere ritenuto sufficiente dal giudice di merito se valutato congruamente; dubbie coerenze nelle fasi istruttorie non comportano automaticamente l'annullamento se il giudice ritiene la prova complessivamente convincente.
  • Le questioni riguardanti la qualificazione giuridica del fatto (es. rapina impropria vs rapina aggravata) dipendono dalla ricostruzione dei fatti e dalle risultanze probatorie; la Cassazione non corregge tale ricostruzione se motivata e priva di vizi logici evidenti.
  • Per impugnare con successo una decisione penale in sede di legittimità è strategico individuare errori di diritto, violazioni di norme procedurali o palese illogicità/contraddittorietà della motivazione, non solo discutere la valutazione delle prove.
  • Il ricorso inammissibile proposto dalla parte privata può comportare sanzioni economiche (spese processuali e ammende) e obbligo di rifusione delle spese della controparte; ciò deve essere valutato quando si decide di proporre ricorso senza solide basi giuridiche.
  • Se si intende contestare la validità di un riconoscimento di persona è utile evidenziare elementi oggettivi e concreti di contrasto o violazioni procedurali (es. irregolarità nella procedura di identificazione) che configurino un vizio di motivazione non limitato a una semplice diversa valutazione della credibilità.

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