Cassazione Civile, Ordinanza n. 13690/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi promosso da una società creditrice per ottenere l'assegnazione di somme pignorate presso due terzi (Banca d'Italia e Poste Italiane). La parte esecutata aveva opposto, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., la non debenza delle somme. Dopo una vicenda processuale complessa con un precedente rinvio dalla Corte di cassazione, il Tribunale, in sede di riassunzione, ha rilevato d'ufficio un asserito difetto di contraddittorio per mancata evocazione in giudizio dei terzi pignorati, ritenendoli litisconsorti necessari, e ha dichiarato la nullità della sentenza del Giudice di pace con rimessione al primo giudice. Con il ricorso per cassazione la parte esecutata ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 324, 392 e 394 c.p.c., sostenendo che la questione dell'omessa integrazione del contraddittorio era ormai preclusa nel giudizio di rinvio, perché non rilevata nel precedente giudizio di legittimità, e che su tale aspetto si era formato giudicato implicito; in un giudizio di rinvio, essendo la fase ad istruzione chiusa, non poteva essere nuovamente esaminata una questione officiosamente rilevabile e non dedotta prima.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che nel giudizio di rinvio dalla Cassazione non può essere eccepita né rilevata d'ufficio la non integrità del contraddittorio per originario litisconsorzio necessario quando la questione non sia stata dedotta nel ricorso per cassazione né rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato considerato integro nella precedente sede di legittimità. Poiché il Tribunale aveva invece sollevato e accolto tale eccezione in sede di rinvio, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi al principio indicato e provveda anche sulle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 615 co. 2 cpc
richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione per contestare la debenza delle somme pignorate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei termini di legge
violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc
indicato come parametro del motivo di ricorso per cassazione
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al giudicato
richiamato in relazione al giudizio di rinvio dopo cassazione
richiamato in relazione al giudizio di rinvio dopo cassazione
richiamato dalla Corte nel principio sul litisconsorzio necessario, ma con preclusione della sua rilevazione in rinvio se non dedotto in cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione, la questione del difetto originario di litisconsorzio necessario non può essere eccepita o rilevata d'ufficio se non è stata dedotta nel precedente ricorso per cassazione e non è stata esaminata dal giudice di legittimità; in tal caso si presume che il contraddittorio sia stato ritenuto integro.
- Il giudice di rinvio è vincolato al perimetro del thema decidendum e alle preclusioni derivanti dalla precedente decisione di legittimità, sicché non può introdurre d'ufficio questioni ormai precluse.
- Nel sistema organizzativo della Corte di cassazione, la distinzione tra sezione lavoro e sezione ordinaria ha rilevanza interna e non determina nullità processuali, non incidendo sulla validità della decisione.
- In presenza di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio deve decidere nel rispetto del principio di diritto enunciato dalla Corte e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità e di rinvio.
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