Cassazione Penale, Ordinanza n. 12287/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell’interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva riformato la decisione di primo grado, affermandone la responsabilità sulla base della valutazione dell’attendibilità delle persone offese e della ritenuta non credibilità dell’alibi dedotto dalla difesa. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge processuale e vizio di motivazione, sostenendo l’inammissibilità dell’appello del pubblico ministero per asserita carenza di specificità dell’atto di impugnazione. Con il secondo motivo si lamentava mancanza e intrinseca illogicità della motivazione in punto di responsabilità, criticando il ragionamento della Corte d’appello nella riforma dell’assoluzione di primo grado. È stata inoltre depositata memoria con richiesta di rimessione del ricorso al Presidente per l’assegnazione alla seconda sezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il primo perché il vizio denunciato non emergeva dalla sentenza impugnata, che aveva affrontato specificamente le doglianze dell’accusa e le difese sull’alibi; il secondo perché il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione delle acquisizioni processuali, ma solo la verifica dell’esistenza di un apparato argomentativo logico, che nella specie era presente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente per i vizi dedotti in ricorso; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell’esistenza di un apparato argomentativo logico e non consente una rivalutazione del merito.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
Le Sezioni Unite sono richiamate per affermare che il controllo della Cassazione sulla motivazione è circoscritto alla verifica della logica dell’apparato argomentativo, senza confronto diretto con le acquisizioni processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione è ammissibile solo se il vizio emerge dal testo della sentenza impugnata; non è consentito dedurre in cassazione un difetto argomentativo che non risulti dalla decisione.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dell’attendibilità delle prove dichiarative o della credibilità dell’alibi, dovendo limitarsi a verificare la presenza di una motivazione logicamente esistente e non manifestamente illogica.
- La denunciata carenza di specificità dell’atto di appello non può essere utilmente dedotta in cassazione se la sentenza impugnata mostra che il giudice di appello ha effettivamente esaminato e deciso sulle doglianze proposte.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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