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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1034/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (anni d'imposta 2012-2013). Ha articolato quattro censure: 1) nullità della sentenza per omessa indicazione che il difensore aveva aderito all'astensione dalle udienze e perciò mancato il contraddittorio; 2) omessa pronuncia e carenza probatoria circa l'inserimento delle fatture contestate nelle dichiarazioni fiscali (mancanza di riscontro cartolare); 3) contestazione della ricostruzione probatoria circa l'esistenza/operatività del fornitore Deak Atila e la valutazione dei beni (sospetta sovrafatturazione), con rilievi su testimonianze e perizia non assunta; 4) doglianza sulla deducibilità dei costi documentati da fatture (anche ammortamento dei beni strumentali) e sulla possibile natura di operazioni oggettivamente inesistenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutte le censure. In particolare: il primo motivo è inammissibile perché l'appello è stato trattato con modalità scritte (trattazione cartolare) e l'adesione del difensore all'astensione non imponeva il rinvio; il secondo motivo è inammissibile perché solleva questioni nuove o genericamente prospettate in appello; il terzo motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha accertato una fittizietà per sovrafatturazione e ha motivato coerentemente sui riscontri fatti; il quarto motivo è manifestamente infondato in ragione del consolidato orientamento di Cassazione secondo cui i costi rilevati con fatture per operazioni soggettivamente inesistenti non sono deducibili e l'indicazione in dichiarazione integra la finalità evasiva. Conseguenze pratiche: il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito rimane operante; il ricorrente è condannato alle spese per il procedimento di cassazione e a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Parametro per le censure di motivazione e per la verifica dei vizi dedotti in cassazione; richiamato per valutare la fondatezza e la specificità dei motivi di ricorso

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla nullità per violazione del contraddittorio; la Corte lo valuta nel contesto delle modalità di trattazione scritta

  • art. 23-bis d.l. n. 137/2020

    comma 2 e comma 4 (convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020)

    Norme che disciplinano la trattazione scritta (cartolare) delle impugnazioni: la mancata richiesta di discussione orale nei termini rende valida la trattazione in camera di consiglio senza intervento delle parti

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato per analogia con le modalità di udienza camerale senza intervento del difensore; giustifica che la mancata presenza del difensore in udienza camerale non comporta automaticamente rinvio

  • d.lgs. n. 74/2000

    art. 1, lett. a) e art. 2, 5 (richiamati nel ricorso)

    Definizione di 'fatture o altri documenti per operazioni inesistenti' (anche per sovrafatturazione). La Corte applica questa disciplina per qualificare le fatture contestate come inesistenza da sovrafatturazione

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla possibile inutilizzabilità di atti/prodotti probatori non acquisiti in dibattimento; la Corte osserva che la questione non era stata dedotta in appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte lo applica per addebitare le spese al ricorrente

  • L. n. 103/2017

    Consente di aumentare la sanzione pecuniaria disposta in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte la esercita per disporre il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

  • d.l. n. 16/2012

    Richiamato dalla difesa in ordine alla deducibilità dei costi e alla disciplina sugli ammortamenti; la Corte ritiene irrilevanti tali argomenti rispetto alla fattispecie di sovrafatturazione accertata

  • Codice di autoregolamentazione astensioni avvocati

    Affronta gli effetti dell'astensione degli avvocati; la Corte osserva che, in caso di trattazione scritta, l'adesione all'astensione non legittima la richiesta di rinvio se il difensore ha implicitamente rinunciato a comparire presentando conclusioni scritte

Massime di principio

  • Se il giudizio di appello è trattato con modalità scritte (trattazione cartolare) e le parti non richiedono la discussione orale nei termini previsti, l'adesione del difensore a un'astensione non impone il rinvio dell'udienza né determina automaticamente nullità per violazione del contraddittorio
  • In Cassazione non sono ammissibili questioni che non siano state effettivamente dedotte e specificate nel gravame di appello: non è possibile introdurre fatti o doglianze nuovi o genericamente prospettati in appello
  • La qualificazione di 'fatture per operazioni inesistenti' può ricomprendere la sovrafatturazione (inesistenza 'qualitativa'); prove indirette e riscontri incrociati tra fornitori e documentazione possono essere ritenuti sufficienti per l'accertamento in sede di merito
  • I costi rilevati tramite fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, non sono deducibili e la loro indicazione in dichiarazione fiscale integra la finalità evasiva
  • L'ammortamento delle quote relative a beni strumentali fatturati con fatture inesistenti non esclude la configurabilità del reato: le quote indicate in successive dichiarazioni possono integrare dichiarazione fraudolenta continuata
  • Se si intende contestare l'utilizzo in dichiarazione di fatture contestate occorre puntare fin dall'appello sulla carenza di prova cartolare (documentazione fiscale) perché la genericità della doglianza rischia di determinarne l'inammissibilità in cassazione
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) secondo l'art. 616 e le previsioni ulteriori di legge

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