Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34914/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un ricorso per equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposto da una parte privata in relazione alla durata di un processo presupposto immobiliare pendente dal 6 dicembre 2010 e ancora non definito quando, il 26 luglio 2019, è stata presentata la domanda di equo indennizzo. Il ricorso era stato rigettato sia in fase monocratica sia in fase collegiale, sul rilievo che la pretesa fatta valere nel processo presupposto era consapevolmente infondata e mirava a eludere gli effetti di un giudicato favorevole alla controparte. Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell'art. 2, comma 2-quinquies, L. 89/2001, sostenendo che il giudice dell'equa riparazione aveva trattenuto per oltre un anno e mezzo il fascicolo in attesa della sentenza nel processo presupposto e poi aveva rigettato la domanda sulla base dell'esito sfavorevole di quel giudizio; richiamava anche Corte cost. 88/2018, che ammette la proponibilità della domanda di equo indennizzo quando il processo presupposto è ancora in corso, e rappresentava di avere subito anche una domanda riconvenzionale risarcitoria per occupazione abusiva di una porzione di corte condominiale. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 3, comma 4, L. 89/2001 per la mancata decisione del giudice entro trenta giorni dal deposito del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha rigettati. Ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità l'accertamento della consapevole infondatezza della pretesa svolto dal giudice dell'equa riparazione, poiché fondato sul rilievo che il processo presupposto era un'opposizione di terzo proposta dal successore a titolo particolare nel diritto controverso poi azionato in equa riparazione, in una situazione nella quale la giurisprudenza esclude in modo definitivo tale legittimazione. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-quinquies, L. 89/2001

    La censura era volta a sostenere che la domanda di equa riparazione fosse proponibile anche con il processo presupposto ancora pendente; la Corte ha però confermato il rigetto perché la pretesa nel giudizio presupposto era stata ritenuta consapevolmente infondata.

  • art. 3, comma 4, L. 89/2001

    La doglianza sulla mancata decisione entro trenta giorni dal deposito del ricorso non è stata accolta, poiché i motivi sono stati rigettati congiuntamente in ragione dell'insussistenza del diritto all'equa riparazione.

  • Corte cost. 88/2018

    Richiamata dalla ricorrente per affermare la proponibilità della domanda di equo indennizzo a processo presupposto ancora pendente.

  • Cass. 17683/2006

    Richiamata dalla Corte per affermare che la legittimazione del successore a titolo particolare a proporre l'opposizione di terzo nel processo presupposto era esclusa in modo irreversibile.

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione, la domanda può essere proposta anche quando il processo presupposto è ancora pendente, ma il diritto all'indennizzo viene meno se il giudice accerta che la pretesa azionata nel giudizio presupposto era consapevolmente infondata.
  • L'accertamento della consapevole infondatezza della pretesa, quando sorretto da una motivazione coerente con un orientamento giurisprudenziale consolidato che esclude la legittimazione processuale della parte nel giudizio presupposto, non è di regola censurabile in cassazione se non per specifici vizi di legittimità.
  • Le censure relative ai tempi di definizione del procedimento di equa riparazione non possono condurre all'accoglimento del ricorso quando la domanda è comunque infondata per la presenza di una causa ostativa all'indennizzo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.