Ordinanza n. 107/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Parma sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla Questura di Parma sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata il 7 novembre 2024. Ha chiesto, previa tutela cautelare, l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna dell'Amministrazione al rilascio del permesso di soggiorno oppure, in via subordinata, alla conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso. La domanda cautelare è stata motivata dal pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla mancanza di un titolo di soggiorno formalmente valido.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il pregiudizio grave e irreparabile in danno della richiedente, priva di un titolo di soggiorno formalmente valido. Considerata la perdurante assenza di una risposta formale all'istanza di rinnovo, ha accolto la domanda cautelare non disponendo direttamente il rilascio del permesso, ma ordinando alla Questura di Parma di concludere l'iter procedimentale mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e di depositarlo nel fascicolo processuale. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 24 giugno 2026. Il TAR ha dichiarato la propria giurisdizione e competenza.
Norme richiamate
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale; la misura è stata concessa in ragione del pregiudizio grave e irreparabile accertato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è stata richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione omette di concludere il procedimento relativo al rinnovo di un permesso di soggiorno e il richiedente risulta privo di un titolo formalmente valido, la tutela cautelare può essere accordata qualora tale situazione determini un pregiudizio grave e irreparabile.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato, senza sostituirsi all'Amministrazione nel rilascio del titolo quando non risultino già accertati tutti i presupposti sostanziali per il suo ottenimento.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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