Cassazione Penale, Sentenza n. 41785/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Piras ha impugnato la condanna per fatti di rapina, minaccia e partecipazione (era presente e aveva partecipato con calci e pugni dopo il furto del cellulare; in una minaccia aveva fatto il gesto del "tagliere la gola"); ha censurato la valutazione del compendio probatorio e la comparazione tra aggravanti e attenuanti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure, quanto ai primi tre motivi, di natura meramente fattuale e quindi non sindacabili in sede di legittimità (richiederebbero una rivalutazione della prova). Ha confermato l'applicazione del principio solidaristico per i reati plurisoggettivi (Piras risponde anche per le condotte dei compartecipi). Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla comparazione delle aggravanti, perché la Corte d'appello aveva motivato la scelta e non era ravvisabile arbitrarietà. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Norme richiamate
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peni.
Con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso la parte privata può essere condannata alle spese e, se ricorrono profili di colpa nella determinazione della inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma per l'ammenda di €3.000,00
principio solidaristico (responsabilità per reato plurisoggettivo)
Nei reati commessi da più soggetti ciascun imputato può essere ritenuto responsabile anche della frazione di condotta tenuta dai compartecipi; la Corte ha ritenuto che la presenza e la partecipazione di Piras giustificassero la sua responsabilità pur se altri avevano materialmente sottratto il telefonino
Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
Principio giurisprudenziale secondo cui la Corte di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze di fatto a quella dei giudici di merito; le censure che richiedono una rivalutazione probatoria sono inammissibili
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito: i ricorsi che chiedono una rivalutazione fattuale sono generalmente inammissibili
- Nei reati plurisoggettivi vale il principio solidaristico: la presenza e la partecipazione al fatto possono rendere ciascun partecipante responsabile anche per le condotte dei coimputati
- Le doglianze sulla comparazione tra aggravanti e attenuanti sono ammissibili in cassazione solo se si dimostra arbitrarietà o illogicità del ragionamento motivazionale del giudice di merito
- Un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e, se vi è colpa nella presentazione del ricorso, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p. applicato in concreto)
- Per aumentare le chance di successo in Cassazione, il ricorso deve concentrarsi su questioni di diritto (vizi di motivazione formale, violazioni di norme processuali o di diritto sostanziale), evitando richieste di rinnovata valutazione del materiale probatorio
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