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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36461/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Due imputate hanno impugnato con un unico atto la sentenza della Corte d'appello di Campobasso del 12 marzo 2026, che aveva riformato la decisione del Tribunale di Isernia assolvendo entrambe dal reato di violenza privata perché non punibili ai sensi dell'art. 131-bis c.p., ma confermando le statuizioni civili e condannandole a rifondere alla parte civile le spese processuali. Il primo motivo contestava la configurabilità della violenza privata e la sussistenza del diritto della persona offesa al transito veicolare, richiamando anche la valutazione del contratto di locazione; il secondo riproponeva doglianze sull'elemento soggettivo; il terzo e il quarto contestavano, rispettivamente, la manifestazione della violenza e l'assenza di costrizione; il quinto negava il concorso della seconda imputata. Le ricorrenti avevano inoltre depositato una memoria difensiva il 4 settembre 2026, oltre il termine applicabile. La Corte ha ritenuto che i motivi sollecitassero una rivalutazione delle prove, senza indicare specifici travisamenti, e che fossero in parte manifestamente infondati, generici o meramente reiterativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha escluso la memoria difensiva perché depositata tardivamente: il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza, sospeso durante il periodo feriale dal 1° al 31 agosto, era scaduto il 31 luglio 2026. Il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato in diritto e generico: non ricorre violenza privata quando la condotta è diretta a impedire un'azione illecita, mentre nel caso concreto il diritto della persona offesa al transito veicolare risultava dalla stessa iniziativa dell'imputata che aveva comunicato al vicinato i limiti d'uso della strada; non era quindi necessario stabilire se il contratto di locazione attribuisse una servitù di passaggio. Il secondo motivo è stato ritenuto reiterativo e manifestamente infondato; il terzo e il quarto, apodittici e ripetitivi, non individuavano vizi della motivazione, giudicata logica, coerente ed esaustiva. Il quinto motivo è stato respinto come richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, senza specifiche contestazioni delle statuizioni di merito; quanto al dolo concorsuale, la sentenza d'appello aveva valorizzato la frequentazione quotidiana dei luoghi e la sosta in un sito destinato al transito di terzi. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e ciascuna, secondo il testo, al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte di appello di Campobasso che, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Isernia, ha assolto le predette dal reato di violenza privata perché non punibili ex art. 131-bis cod.pen.

    La disposizione è la ragione di non punibilità applicata dalla Corte d'appello, che ha assolto le imputate dal reato pur confermando le statuizioni civili.

  • art. 610 c.p.

    premesso che non integra gli estremi del reato di violenza privata la condotta preordinata a far desistere altri da un'azione illecita, in quanto la condotta che si assume impedita con violenza o minaccia, ad opera di un terzo, deve esprimere una lecita modalità di esplicazione della personalità (Sez. 5, n. 22853 del 29/04/2019, Morgana, Rv. 276633 - 01)

    La violenza privata presuppone che la condotta impedita con violenza o minaccia costituisca una modalità lecita di esplicazione della personalità; non integra il reato la condotta diretta a far desistere altri da un'azione illecita.

Massime di principio

  • Non integra il delitto di violenza privata la condotta diretta a far desistere una persona da un'azione illecita: la condotta che si assume impedita deve rappresentare una lecita modalità di esplicazione della personalità.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie; la censura deve individuare specificamente un vizio rilevante, quale un effettivo travisamento delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
  • Sono inammissibili le doglianze generiche, apodittiche o meramente reiterative di quelle già esaminate in appello, quando la motivazione impugnata risulti logica, coerente ed esaustiva e non siano indicati specifici elementi idonei a metterne in discussione le conclusioni.
  • Nel giudizio di cassazione, il termine di quindici giorni liberi antecedenti all'udienza per il deposito di memorie o motivi nuovi, se ricade nel periodo di sospensione feriale, resta sospeso sino al termine di tale periodo.

Come è indicizzato

MaterieViolenza privataImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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