Cassazione Penale, Sentenza n. 4547/2025 del 04/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso articolato in due motivi: 1) vizio di motivazione relativo alla configurabilità del delitto di bancarotta documentale "specifica": si contestava che la mera assenza dei libri e delle scritture contabili non potesse integrare il reato previsto dall'art. 216, comma 1, n. 2, l.f., in mancanza del dolo di pregiudizio dei creditori, con richiesta di derubricazione ad ipotesi colposa (art. 217 l.f.); 2) violazione di legge e insufficiente motivazione in ordine alla bancarotta patrimoniale: le somme percepite sarebbero state proporzionate a compensi dovuti, la Mini avrebbe scarso valore, e non si sarebbe verificato concreto pregiudizio per i creditori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico rispetto alle doglianze effettivamente trattate dalla Corte d'appello, la quale aveva motivatamente collegato l'occultamento dei libri alle condotte distrattive e al dolo di danno ai creditori. Il secondo motivo è stato ritenuto "versato in fatto" e manifestamente infondato, essendo valutazione riservata al giudice di merito la congruità delle somme e il valore dei beni; la Corte d'appello aveva correttamente rilevato la distrazione di cespiti attivi e l'assenza di prova di un titolo dovuto (an e quantum). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
La norma è stata interpretata nel senso che l'occultamento delle scritture e la distrazione di cespiti, se strumentali a ottenere un vantaggio personale e idonei a pregiudicare concretamente i creditori, integrano la bancarotta documentale "specifica" per dolo di danno.
art. 217 legge fallimentare
Riferita come norma alternativa di natura colposa: la Corte ha osservato che la derubricazione ad articolo 217 richiedeva la prova della sola colpa, prova che il ricorrente non ha fornito né aveva prospettato adeguatamente.
art. 591, comma 1, lett. c), codice di procedura penale
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La norma è stata applicata per dichiarare l'inammissibilità del primo motivo per aspecificità: il ricorso non ha confrontato puntualmente le proprie censure con la motivazione resa dal giudice di merito, riproponendo argomentazioni già esaminate e non dimostrando specifici profili di illegittimità.
Massime di principio
- Per far valere in Cassazione un vizio di motivazione occorre formulare censure specifiche che mostrino la mancanza di correlazione o la contraddittorietà tra le ragioni del giudice e le argomentazioni del ricorrente; deduzioni generiche o ripetitive sono inammissibili per aspecificità (art. 591 c.p.p.).
- La sussistenza del reato di bancarotta documentale "specifica" richiede il dolo concreto di pregiudizio ai creditori e la finalità di vantaggio personale: l'assenza di libri, ove sia collegata a distrazioni di beni e fondi, può essere motivazione sufficiente a desumere tale dolo.
- Le questioni riguardanti la valutazione di fatto (es. congruità dei compensi, valore dei beni, modalità e portata delle distrazioni) sono in linea di massima riservate al giudice di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione se non per vizio di diritto o manifesta illogicità.
- La mancata prova di un titolo giustificativo (an e quantum) per somme percepite dall'amministratore indebolisce la difesa: l'onere di provare la legittimità e la misura dei compensi grava su chi li invoca.
- Quando beni distratti rappresentano gli unici cespiti attivi della società fallita, la loro sottrazione è particolarmente idonea a integrare il concreto pregiudizio delle ragioni dei creditori.
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