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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18951/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 12503/2021, deducendo che nel provvedimento erano stati indicati erroneamente: a) la Commissione tributaria regionale della Lombardia anziché quella della Liguria, sia nell'intestazione sia nel dispositivo; b) la CTP di Milano anziché la CTP di Genova quale giudice di primo grado. La richiesta era diretta a rettificare tali indicazioni formali, senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale. L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile come domanda di correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 12503/2021, sostituendo ogni riferimento alla Commissione tributaria regionale della Lombardia con quello alla Commissione tributaria regionale della Liguria, e il riferimento alla CTP di Milano con quello alla CTP di Genova. Ha inoltre ordinato che la correzione sia annotata dalla cancelleria sull'originale del provvedimento. Non è stata disposta alcuna pronuncia sulle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    È norma che consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti del giudice.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È richiamato come base procedurale per la correzione degli errori materiali nei provvedimenti della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • L'errore materiale che riguardi l'indicazione del giudice di merito o altri dati formali del provvedimento può essere corretto mediante il procedimento di correzione, quando risulti palese e non richieda una nuova valutazione del merito.
  • La correzione del provvedimento di legittimità può riguardare sia l'intestazione sia il dispositivo, ove l'erronea indicazione del giudice o del rinvio sia frutto di mero lapsus materiale.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è normalmente luogo a provvedere sulle spese, in assenza di una vera soccombenza di parte nel merito dell'incidente di correzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

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