Cassazione Penale, Ordinanza n. 31363/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione che gli aveva applicato la pena di mesi cinque di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda per una violazione del codice della strada. Con un unico motivo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali, nonché vizio di motivazione, lamentando che non gli fosse stato dato avviso, prima dell'esecuzione dell"alcoltest", della facoltà di farsi assistere da un difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse non deducibile in sede di legittimità, perché nel caso contestato ai sensi dell'art. 186, comma 7, cod. strada non sussiste l'obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore quando vi sia rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La fattispecie contestata riguarda il rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico; in tale ipotesi non sussiste l'obbligo di previo avviso della facoltà di assistenza difensiva, perché l'avviso è funzionale alla garanzia di un atto non ripetibile quando l'accertamento viene eseguito.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel procedimento per il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico, l'obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore non opera quando l'interessato rifiuti l'esecuzione dell'esame.
- La garanzia dell'assistenza difensiva è funzionale alla corretta esecuzione di un atto non ripetibile; se l'atto non viene compiuto per rifiuto dell'interessato, viene meno il presupposto della relativa avvertenza.
- Il motivo di ricorso fondato sulla mancata informazione della facoltà di assistenza difensiva è inammissibile se, nel caso concreto, la contestazione riguarda proprio il rifiuto all'accertamento e non l'esecuzione dell'alcoltest.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
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